This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61997CJ0245
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego definitivo di imputazione al fondo di talune spese - Necessità di un procedimento contraddittorio previo
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
3. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Principi - Conformità delle spese alle norme comunitarie - Obbligo di controllo incombente agli Stati membri
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1]
1. La decisione finale e definitiva sulla liquidazione dei conti deve essere emanata al termine di uno specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri interessati la possibilità di esporre le loro ragioni.
( v. punto 47 )
2. Una decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG recante rifiuto di imputare a carico di quest'ultimo una parte delle spese dichiarate non necessita di una motivazione particolareggiata, qualora il governo interessato abbia attivamente partecipato al processo di elaborazione della decisione e conosca quindi i motivi per cui la Commissione ritiene di non dover porre a carico del FEAOG le somme controverse.
( v. punto 48 )
3. L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, impone agli Stati membri l'obbligo generale di prendere le misure necessarie per assicurarsi dell'effettività e della regolarità delle operazioni finanziate dal FEAOG, sebbene la normativa comunitaria in materia non imponga esplicitamente di istituire questa o quella misura di controllo.
( v. punto 62 )
4. L'imperativo della certezza del diritto implica che ogni normativa deve consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa loro impone. La Commissione non può perciò optare, al momento della liquidazione dei conti FEAOG, per un'interpretazione che si discosta dalla formulazione della specifica normativa applicabile e, pertanto, non s'impone.
Ne consegue che, allorché una specifica disciplina comunitaria prevede già un sistema che assicura adeguatamente la sana gestione finanziaria e l'efficienza economica delle spese effettuate, non si possono desumere dalla normativa generale del settore interessato specifiche prescrizioni integrative che non compaiono in tale normativa specifica e che imporrebbero obblighi aggiuntivi agli organismi competenti e alle loro controparti.
( v. punti 72-73 )