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Document 61998CJ0001

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione della Commissione - Decisioni generali e decisioni individuali - Adozione di decisioni individuali per autorizzare aiuti non rientranti nelle categorie di aiuti autorizzati da una decisione generale - Competenza

[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 95; decisione generale n. 3855/91/CECA, art. 1, n. 1]

2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione della Commissione - Decisioni generali e decisioni individuali - Legittimo affidamento, in base al quinto codice degli aiuti, quanto alla possibilità di introdurre deroghe a tale codice - Insussistenza

(Trattato CECA, art. 95; decisione generale n. 3855/91)

Massima

1. L'art. 1, n. 1, del quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia non contiene alcun divieto generale degli aiuti, ma si limita a precisare in termini generali la portata della deroga prevista dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Pertanto, tale norma del detto codice degli aiuti non è intesa a escludere l'adozione di altri provvedimenti in deroga al divieto enunciato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

Inoltre, l'art. 1, n. 1, del detto codice deve essere interpretato nel senso che la Commissione non ha, in forza di tale codice, il potere di approvare, mediante le procedure semplificate introdotte dal codice stesso, gli aiuti non rientranti nei casi previsti dagli artt. 2-5 di quest'ultimo, e che invece essa è competente ad adottare, in applicazione dell'art. 95 del Trattato CECA, ulteriori provvedimenti, generali o individuali, volti ad autorizzare, previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, aiuti non previsti dal codice di cui trattasi.

Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha statuito, da un lato, che il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia costituisce una cornice giuridica vincolante soltanto per gli aiuti compatibili con il Trattato CECA da esso elencati e, dall'altro, che la Commissione può far ricorso all'art. 95 del Trattato CECA per adottare decisioni individuali.

( v. punti 30, 34, 43 )

2. Il Tribunale, dopo aver nuovamente sottolineato che il quinto codice comunitario degli aiuti alla siderurgia ha un oggetto diverso da quello delle decisioni della Commissione adottate per far fronte ad una situazione eccezionale, ne ha correttamente tratto la conclusione che il detto codice non può in nessun caso far sorgere legittime aspettative quanto alla possibilità di introdurre deroghe al medesimo, in casi eccezionali, mediante decisioni individuali ex art. 95 del Trattato CECA.

Altrettanto correttamente il Tribunale ha statuito che il buon funzionamento del mercato comune dell'acciaio comporta l'evidente necessità di un continuo adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica e che gli operatori economici non possono invocare un diritto acquisito al mantenimento della situazione giuridica esistente in un determinato momento. Infatti, un'impresa non può legittimamente attendersi che una determinata situazione giuridica rimanga immutata, proprio nel momento in cui le condizioni economiche del mercato siderurgico subiscono cambiamenti che esigono, se del caso, specifiche misure di adeguamento.

( v. punti 51-52 )

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