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Document 61998CJ0291
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza - Ammende - Importo - Congruità - Sindacato giurisdizionale - Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario - Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione - Inclusione
[Trattato CE, artt. 172 e 190 (divenuti artt. 229 CE e 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 17]
2. Concorrenza - Ammende - Decisione che infligge ammende - Obbligo di motivazione - Portata - Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata della violazione - Indicazione sufficiente - Successiva comunicazione di informazioni più precise - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all'importo delle ammende inflitte alle imprese - Esclusione - Riesame di tale valutazione per motivi relativi alla violazione del principio di non discriminazione - Inclusione
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
1. Per quanto riguarda i ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il giudice comunitario è legittimato a valutare, nell'ambito della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 172 del Trattato (divenuto art. 229 CE) e 17 del regolamento n. 17, l'adeguatezza dell'importo delle ammende. Tale valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione che infligge l'ammenda non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione ex art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE).
( v. punti 69, 71 )
2. L'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che: «Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione vengono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell'infrazione. In difetto di tali elementi, la decisione è viziata da carenza di motivazione.
La circostanza che informazioni più precise di tali elementi di valutazione, come quelle relative al fatturato realizzato dalle imprese o ai tassi di riduzione applicati dalla Commissione, siano state comunicate in un momento successivo, nel corso di una conferenza stampa ovvero nel corso del procedimento contenzioso, non è idonea ad infirmare il carattere sufficiente della motivazione della decisione. Invero, precisazioni fornite dall'autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all'osservanza dell'obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione esercitato dal giudice comunitario, in quanto consentono all'istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione.
( v. punti 72-73, 75 )
3. Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario.
Tuttavia, l'esercizio di una competenza anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell'importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo o ad una pratica concordata in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE).
( v. punti 96-97 )