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Document 61998CJ0371
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Ambiente - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43 - Siti d'importanza comunitaria - Individuazione - Formazione dell'elenco nazionale dei siti in questione - Presa in considerazione di esigenze economiche, sociali e culturali o di particolarità regionali e locali - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 2, n. 3, 3, n. 1, primo comma, e 4, n. 1)
$$L'art. 4, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, va interpretato nel senso che uno Stato membro non può prendere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali nonché particolarità regionali e locali, come quelle menzionate all'art. 2, n. 3, della detta direttiva, al momento della scelta e delimitazione dei siti da proporre alla Commissione come designabili quali siti aventi importanza comunitaria.
Infatti, per elaborare un progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria, idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, la Commissione deve disporre di un elenco completo dei siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche contemplato da tale direttiva. Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dall'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 92/43, cioè mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente tipi di habitat naturali e habitat di specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne alla Comunità. Pertanto, tenuto conto che uno Stato membro, allorché redige l'elenco nazionale dei siti, non può avere una conoscenza precisa e circostanziata della situazione degli habitat negli altri Stati membri, il detto Stato non può, di propria iniziativa, sia pure per motivi economici, sociali e culturali o a causa delle specificità regionali e locali, escludere siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione, senza mettere a repentaglio la realizzazione di questo stesso obiettivo a livello comunitario.
( v. punti 22-23, 25 e dispositivo )