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Document 61998CJ0366

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Divieto di etichettatura idonea a indurre in errore l'acquirente - Regolamentazione nazionale che riprende il detto divieto - Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 2, n. 1, punto i)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Obbligo per gli Stati membri di vietare il commercio di prodotti privi di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti - Portata - Prescrizioni che eccedono l'ambito di tale obbligo - Inammissibilità - Violazione dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE)

[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 79/112, art. 14]

Massima

1. Il diritto comunitario non osta ad una normativa nazionale la quale preveda che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione non devono indurre in errore l'acquirente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche di tali prodotti, in quanto tale regolamentazione riprende sostanzialmente la medesima formulazione dell'art. 2, n. 1, punto i), della direttiva 79/112 concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità.

( v. punti 17, 29, dispositivo 1 )

2. L'art. 14 della direttiva 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, osta ad una normativa nazionale che imponga l'uso di una lingua determinata per l'etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un'altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l'informazione dell'acquirente venga garantita altrimenti. Tale imposizione costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, vietata dall'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

( v. punti 25, 28-29, dispositivo 2 )

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