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Document 61997CJ0276

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Prestazioni di servizi a titolo oneroso - Nozione - Messa a disposizione di infrastrutture stradali contro pagamento di un pedaggio - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2, punto 1)

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Non assoggettamento all'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Nozione

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5)

3. Risorse proprie delle Comunità europee - Risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto - Regime di riscossione - Rettifica dell'estratto annuale - Termine di prescrizione - Avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento diretto al versamento a posteriori di dette risorse - Applicazione per analogia - Giustificazione in base a considerazioni di certezza del diritto

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1553/89, art. 9, n. 2]

Massima

1. La messa a disposizione di un'infrastruttura stradale contro pagamento di un pedaggio costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. L'uso dell'infrastruttura stradale, infatti, è subordinato al pagamento di un pedaggio il cui importo dipende, in particolare, dalla categoria del veicolo e dalla distanza percorsa. Esiste, quindi, una relazione diretta e necessaria tra il servizio prestato e il corrispettivo pecuniario ricevuto.

( v. punti 35-36 )

2. Perché vi sia applicazione della regola del non assoggettamento degli enti di diritto pubblico all'imposta sul valore aggiunto per attività od operazioni che essi esercitano in quanto pubbliche autorità, prevista dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, le attività esercitate in quanto pubbliche autorità sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati.

( v. punti 39-40 )

3. Anche se non è previsto un termine di prescrizione relativo al recupero dell'imposta sul valore aggiunto né dalla sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari né dalla normativa relativa alle risorse proprie delle Comunità, la fondamentale esigenza di certezza del diritto può ostare tuttavia a che la Commissione, nell'ambito di un procedimento per inadempimento diretto al versamento a posteriori di risorse proprie, possa ritardare indefinitamente la decisione di avviare la fase contenziosa del procedimento. A questo proposito, sebbene l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1553/89, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, non riguardi le situazioni in cui sia stato avviato un procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), tale disposizione attesta nondimeno esigenze di certezza del diritto nel settore del bilancio in quanto esclude qualsivoglia rettifica all'estratto annuale una volta trascorsi quattro esercizi di bilancio. Si deve riconoscere che le stesse considerazioni di certezza del diritto giustificano un'applicazione analogica della regola enunciata nella detta disposizione quando la Commissione decide di avviare un procedimento per inadempimento al fine di ottenere il versamento a posteriori di risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

( v. punti 63-64, 67-68 )

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