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Document 61998CJ0423
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Libera circolazione dei capitali - Disposizioni del Trattato - Ambito di applicazione - Acquisto di beni immobili - Inclusione
[Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE)]
2 Libera circolazione dei capitali - Restrizioni all'acquisto di beni immobili - Necessità di previa autorizzazione per l'acquisto di beni immobili ubicati in zone di importanza militare - Dispensa riservata ai soli cittadini dello Stato in questione - Inammissibiltà - Giustificazione - Presupposti
[Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE)]
1 L'acquisto di un immobile sul territorio di uno Stato membro da parte di un non residente, a prescindere dai motivi per cui è effettuato, costituisce un investimento immobiliare che rientra nella categoria dei movimenti di capitali tra gli Stati membri. La libertà di tali movimenti è garantita dall'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE).
(v. punto 14)
2 L'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) osta a una normativa nazionale di uno Stato membro che, per motivi connessi alle esigenze di difesa del territorio nazionale, dispensa unicamente i cittadini di tale Stato membro dall'obbligo di chiedere un'autorizzazione amministrativa per l'acquisto di un bene immobile situato in una zona del territorio nazionale dichiarata di importanza militare.
La soluzione sarebbe diversa soltanto se si potesse dimostrare, dinanzi al giudice nazionale competente, che, in una zona determinata, un trattamento non discriminatorio dei cittadini di tutti gli Stati membri comporterebbe per gli interessi militari dello Stato membro di cui trattasi rischi reali, concreti e gravi, ai quali non potrebbe essere posto rimedio mediante misure meno restrittive.
(v. punto 24 e dispositivo)