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Document 61996CJ0051

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Ambito di applicazione - Attività sportiva esercitata come attività economica - Inclusione

[Trattato CE, art. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE)]

3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Attività sportive - Limiti

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

4 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Normative dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, ma non emanate da un'autorità pubblica - Inclusione

[Trattato CE, artt. 48, 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE)]

5 Libera prestazione dei servizi - Servizi - Nozione - Attività sportive

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]

6 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Regolamenti sportivi che subordinano ad una procedura di selezione la partecipazione a partite internazionali di giocatori professionisti o semiprofessionisti - Ammissibilità

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]

Massima

1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto. Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio.

(v. punti 30-31)

2 Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). E' questo il caso dell'attività dei judoka professionisti o semiprofessionisti quando questi ultimi effettuano una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita e la detta attività è reale ed effettiva e non tale da presentarsi come puramente marginale o accessoria.

(v. punti 41, 53-54)

3 Le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi nel settore sportivo che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d'applicazione delle suddette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere qualsiasi attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato.

(v. punto 43)

4 Le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

(v. punto 47)

5 Le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e dell'art. 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono.

(v. punti 55-56)

6 Un regolamento sportivo che imponga ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all'organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per se stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).

(v. punto 69 e dispositivo)

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