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Document 61996CJ0262

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità

(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 3, n. 1)

2 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore - Nozione ai sensi della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione

(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 1)

3 Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assegni familiari - Concessione subordinata a condizioni relative all'autorizzazione al soggiorno non richieste per i cittadini nazionali - Discriminazione in base alla nazionalità - Inammissibilità

(Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 3, n. 1)

4 Questioni pregiudiziali - Interpretazione - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative - Effetto retroattivo - Limiti - Certezza del diritto - Potere discrezionale della Corte

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

Massima

1 Al pari delle disposizioni degli accordi stipulati dalla Comunità con paesi terzi, le disposizioni adottate da un Consiglio di associazione, istituito da un accordo di associazione al fine di garantire l'attuazione delle sue disposizioni, vanno considerate direttamente efficaci qualora, tenuto conto del loro tenore letterale nonché del loro scopo e della loro natura, implichino un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto successivo.

Se tali presupposti non sussistono con riguardo alle disposizioni della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi e ai loro familiari, che necessitano di misure complementari ai fini della loro attuazione, lo stesso ragionamento non può essere applicato all'art. 3, n. 1, della decisione, il quale sancisce il principio dell'assimilazione ai cittadini nazionali dello Stato membro ospitante dei soggetti rientranti nella sfera di applicazione della decisione e residenti nello Stato membro medesimo, applicazione operata per mezzo del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità degli interessati e risultante dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi. Tale disposizione stabilisce, infatti, nella sfera di applicazione della decisione, un principio preciso, incondizionato e sufficientemente operativo per essere applicato da un giudice nazionale ed è, quindi, idoneo a disciplinare la situazione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che deve essere dunque riconosciuto a tale disposizione implica che gli amministrati cui la disposizione medesima si applica possono legittimamente farla valere dinanzi all'autorità giudiziaria degli Stati membri.

2 Possiede lo status di lavoratore ai sensi della definizione di cui all'art. 1, lett. b), della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, una persona che sia assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale, generale o speciale, menzionato nella detta disposizione, e indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Risponde a tale requisito l'iscrizione dell'interessato ad un regime assicurativo, istituito per legge, ai fini della pensione o ai fini degli infortuni sul lavoro.

3 L'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, il quale sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, dev'essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere da un cittadino turco rientrante nella sfera d'applicazione di tale decisione e da esso autorizzato a risiedere nel suo territorio, ma che è in possesso nel medesimo Stato ospitante solo di un'autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciata per un fine determinato e per una durata limitata, il possesso, ai fini del godimento degli assegni familiari per il figlio convivente nello Stato membro medesimo, di un'autorizzazione al soggiorno o di un permesso di soggiorno, quando il beneficio di tale prestazione sia subordinato, per i cittadini nazionali dello Stato, unicamente al requisito di essere ivi residenti.

Da un lato, infatti, la normativa dello Stato membro ospitante non può subordinare il riconoscimento di un diritto ai cittadini turchi che si trovino nella situazione contemplata dalla detta decisione a requisiti supplementari o più rigorosi rispetto a quelli che si applicano ai cittadini nazionali. D'altro lato, il requisito, ai fini del beneficio degli assegni familiari, di un'autorizzazione di soggiorno o di un permesso di soggiorno riguarda per sua natura, non potendo essere imposto ai cittadini dello Stato membro ospitante, unicamente gli stranieri e la sua applicazione produce una disparità di trattamento in base alla nazionalità.

4 L'interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto comunitario nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma.

Solo in via eccezionale la Corte può essere indotta, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta.

Considerato, da un lato, che la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sugli effetti diretti dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, il quale sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, e che, dall'altro, la sua precedente giurisprudenza in materia di effetto diretto della decisione medesima ha ragionevolmente potuto far sorgere una situazione di incertezza in ordine alla possibilità per i singoli di far valere il detto art. 3, n. 1, dinanzi ad un giudice nazionale, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano a che vengano rimessi in questione rapporti giuridici che abbiano definitivamente esaurito i loro effetti anteriormente all'emanazione della sentenza che dichiari l'effetto diretto della disposizione di cui trattasi, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il finanziamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri.

Per tale motivo, la Corte ritiene opportuno stabilire che l'effetto diretto dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 non può essere fatto valere a sostegno di rivendicazioni relative a prestazioni attinenti a periodi anteriori alla data di pronuncia della sentenza cui si riferiscono queste massime, ad esclusione di coloro che, prima di tale data, abbiano avviato azione giurisdizionale o proposto domanda equivalente.

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