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Document 61995CJ0061
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego di presa a carico di spese conseguenti ad irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Introduzione della graduazione del diniego di presa a carico in funzione del rischio incorso dal FEAOG a causa della gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova
2 Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento tramite il FEAOG - Decisione relativa alla liquidazione dei conti - Decisione condizionata da riserve - Ammissibilità - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. b)]
3 Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Diniego definitivo di imputazione al fondo di talune spese - Necessità di un procedimento contraddittorio preliminare - Decisione adottata in base ad una relazione giunta allo Stato membro interessato dopo l'adozione - Illegittimità
4 Qualora, nell'ambito del proprio compito di liquidazione dei conti, la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell'entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all'equità.
5 E' vero che, conformemente all'art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, liquida, entro l'anno successivo, in base ai conti annui, i conti dei servizi e organismi; tuttavia, se le informazioni fornite dagli Stati membri e i controlli che essa ritiene opportuno effettuare non consentono di ottenere risultati definitivi, la Commissione ha facoltà di chiudere i conti in base alle informazioni ottenute nel corso della procedura di liquidazione, riservandosi la possibilità di correggere la sua decisione nel corso di una successiva liquidazione.
6 La decisione finale e definitiva sulla liquidazione annuale dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAOG è emanata al termine dello specifico procedimento contraddittorio che garantisce debitamente agli Stati membri la possibilità di esporre le loro ragioni.
Si deve quindi annullare, per violazione del principio del contraddittorio, una decisione della Commissione fondata sui risultati di un'indagine riassunti in una relazione di missione e che non imputano definitivamente al FEAOG talune spese effettuate da uno Stato membro, allorché la relazione in merito è giunta alle autorità dello Stato membro interessato, che non ne avevano preso visione prima che venisse ufficialmente diffusa, solo successivamente all'adozione della decisione impugnata, sicché lo Stato membro non era in condizione di discutere i risultati dell'indagine prima della decisione finale.