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Document 61994CJ0068

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che subordina la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune al rispetto di talune condizioni - Impresa terza lesa dagli impegni assunti dalle imprese partecipanti alla concentrazione - Ricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 5, lett. b)]

2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione che prende atto dell'impegno di un'impresa partecipante ad un'operazione di concentrazione ed in possesso di una partecipazione in una società di modificare la struttura di quest'ultima - Ricorso presentato da parte dell'altro azionista di detta società - Irricevibilità

(Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 8, n. 2)

3 Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Impossibilità di eseguire la sentenza di annullamento - Irrilevanza - Fondamento di un eventuale ricorso per risarcimento

(Trattato CE, artt. 173 e 176)

4 Concorrenza - Concentrazioni - Valutazione della compatibilità con il mercato comune - Condizioni che consentono di accertare la mancanza di legami tra la concentrazione e la degradazione della struttura concorrenziale

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2, n. 2)

5 Concorrenza - Concentrazioni - Valutazione della compatibilità con il mercato comune - Mercato rilevante - Delimitazione geografica

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)

6 Concorrenza - Concentrazioni - Ambito d'applicazione del regolamento n. 4064/89 - Posizioni dominanti collettive - Inclusione

(Trattato CE, artt. 85 e 86; regolamento del Consiglio n. 4064/89)

7 Concorrenza - Concentrazioni - Esame da parte della Commissione - Valutazioni di ordine economico - Potere discrezionale di valutazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 2)

8 Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione - Annullamento parziale - Presupposti

(Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 10, n. 5)

Massima

9 Una decisione della Commissione che subordina la compatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune al rispetto di talune condizioni riguarda direttamente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, un'impresa terza alla concentrazione, allorché le condizioni attengano ad impegni, assunti dalle parti partecipanti alla concentrazione nei confronti della Commissione, la cui attuazione pregiudichi, tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello materiale, la situazione di detta impresa terza. A questo proposito, benché le condizioni stabilite nella decisione controversa della Commissione non possano pregiudicare gli interessi di tale impresa se non nei limiti in cui i relativi impegni vengano osservati dai partecipanti alla concentrazione, una volta che costoro si sono impegnati nei confronti della Commissione ad adottare talune misure in cambio di una dichiarazione di compatibilità della concentrazione con il mercato comune, la loro volontà di rispettare i loro impegni risulta ferma e conseguente, tanto più che la Commissione può, ai sensi dell'art. 8, n. 5, lett. b), del regolamento, revocare la propria decisione qualora le imprese partecipanti non osservino una delle condizioni da essa previste.

Inoltre, una tale decisione riguarda individualmente la stessa impresa terza dal momento che, da un lato, le sue osservazioni sono state sentite nel corso del procedimento amministrativo svoltosi di fronte alla Commissione e sono state da questa prese in considerazione ai fini della sua decisione, che, d'altro lato, le condizioni stabilite nella dichiarazione di compatibilità sono il risultato della valutazione, effettuata dalla Commissione, della situazione concorrenziale derivante dall'operazione di concentrazione, tenuto conto principalmente della situazione di detta impresa terza quale elemento di un duopolio con l'impresa comune risultante dalla concentrazione, e che, infine, queste condizioni, le quali tendono a sciogliere i legami tra l'una delle parti della concentrazione e la suddetta impresa terza, riguardano principalmente gli interessi di quest'ultima e sono atti ad incidere in maniera sostanziale sulla sua posizione nel mercato.

10 Una decisione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione, nella parte in cui la Commissione prende atto dell'impegno di un'impresa partecipante alla concentrazione di trasformare la struttura di una società, di cui essa è azionaria in parti uguali con un impresa terza, non può produrre effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi di quest'ultima modificando in maniera particolare la sua situazione giuridica, dal momento che, anche ammettendo che questa parte della decisione sia giuridicamente vincolante per l'impresa partecipante alla concentrazione, non può intaccare la situazione dell'impresa terza senza che questa presti il suo consenso.

11 Un ricorso di annullamento non è irricevibile per difetto d'interesse in considerazione del solo fatto che, in caso di annullamento dell'atto impugnato, l'istituzione da cui proviene l'atto potrebbe trovarsi nell'impossibilità, tenuto conto delle circostanze, di osservare l'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 176, primo comma, del Trattato. In un caso simile il ricorso conserva ancora interesse quale base di un eventuale azione di risarcimento.

12 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, allorché un'operazione non crei o non rafforzi una posizione dominante che ostacoli in modo significativo la situazione concorrenziale sul mercato rilevante, essa va dichiarata compatibile con il mercato comune.

La Commissione può validamente adottare una decisione nella quale ritenga che un'operazione di concentrazione soddisfi il criterio dell'assenza del nesso di causalità di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89 e la dichiari compatibile con il mercato comune, qualora accerti che:

- l'impresa che viene acquistata sarebbe costretta ad uscire dal mercato dopo poco tempo se non venisse rilevata da un'altra impresa;

- l'impresa che procede all'acquisizione entrerebbe comunque in possesso della quota di mercato dell'impresa acquistata ove quest'ultima dovesse uscire dal mercato;

- non esiste nessun'altra alternativa all'acquisizione che abbia effetti meno restrittivi sulla concorrenza.

A questo proposito, sebbene le condizioni così poste dalla Commissione per decidere dell'inesistenza di un nesso di causalità tra la concentrazione e il deterioramento della struttura concorrenziale non coincidano integralmente con le condizioni proprie della teoria americana della «failing company defence», ciò non configura di per sé un motivo di invalidità di tale decisione.

Riguardo al criterio dell'assorbimento delle quote di mercato, nonostante la Commissione stessa non lo consideri sufficiente di per sé ad escludere che dall'operazione di concentrazione possa derivare un pregiudizio al libero gioco della concorrenza, esso concorre a garantire la neutralità di tale operazione rispetto all'alterazione della concorrenza sul mercato, così come previsto dalla nozione di causalità delineata dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89. In effetti in mancanza di tale criterio, una concentrazione potrebbe, una volta soddisfatti gli altri criteri, non essere considerata come causa di alterazione dell'assetto concorrenziale nel mercato anche se risultasse che, in mancanza di tale concentrazione, l'impresa che procede all'acquisizione non otterrebbe la totalità della quota di mercato dell'impresa che viene acquistata. In questo modo l'esistenza di un tale nesso di causalità potrebbe essere esclusa anche se, senza la concentrazione, l'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato sarebbe minore. In effetti l'introduzione di questo criterio è diretta a garantire che l'esistenza di detto nesso di causalità possa essere esclusa solamente nel caso in cui la restrizione, conseguenza dell'operazione di concentrazione, si produrrebbe ugualmente anche in mancanza di tale operazione.

13 L'adeguata definizione del mercato rilevante è una condizione necessaria e previa ad ogni valutazione relativa all'impatto concorrenziale di un'operazione di concentrazione. A questo proposito, il mercato geografico rilevante è una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto considerato viene distribuito e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee per tutti gli operatori economici in modo da consentire di valutare adeguatamente gli effetti sulla concorrenza della concentrazione d'impresa notificata.

14 Tenuto conto della sua finalità ed economia generale, il regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è applicabile alle posizioni dominanti collettive. Tale regolamento, a differenza degli artt. 85 e 86 del Trattato, è destinato ad essere applicato a tutte le operazioni di concentrazione aventi dimensioni comunitarie qualora rischino, a causa dei loro effetti sulla struttura concorrenziale nella Comunità, di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal Trattato. Orbene, un'operazione di concentrazione che crei o rafforzi una posizione dominante delle parti interessate con una entità terza all'operazione è atta a risultare incompatibile con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal Trattato. Pertanto, se si accogliesse la tesi secondo cui il regolamento contempla solo le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante delle parti ad esse partecipanti, il suo scopo verrebbe parzialmente disatteso. Tale regolamento si troverebbe così privato di una parte non trascurabile del suo effetto utile, senza che ciò sia necessario all'economia generale del regime comunitario di controllo delle operazioni di concentrazione.

Se il regolamento non prevede espressamente l'obbligo di dare, alle imprese terze all'operazione di concentrazione, considerate come il polo esterno dell'oligopolio dominante, la possibilità di esprimere utilmente il loro punto di vista allorché la Commissione intenda subordinare l'«autorizzazione» della suddetta operazione a condizioni od oneri che le colpiscano in modo specifico, lo stesso accade nel caso in cui la Commissione preveda di autorizzare un'operazione di concentrazione comportante solo la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante individuale imponendo condizioni od oneri che colpiscano imprese terze.

Infine, pur assumendo che quanto accertato dalla Commissione, e cioè che la progettata operazione di concentrazione instaura o rafforza una posizione dominante collettiva tra le imprese interessate e un'impresa terza, possa di per sé essere lesivo per quest'ultima, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma di procedura a questo riguardo. Alla luce di tale principio e tenuto conto dello scopo del regolamento, il fatto che, nel suo ambito, non sia stata espressamente prevista, da parte del legislatore comunitario, una procedura in grado di garantire il diritto di difesa delle imprese terze ritenute detentrici di una posizione dominante collettiva con le imprese partecipanti alla concentrazione non può essere considerato come una prova decisiva dell'inapplicabilità di detto regolamento alle posizioni dominanti collettive.

15 Nell'ambito del controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese stabilito dal regolamento n. 4064/89, la Commissione è tenuta a valutare se, in prospettiva, l'operazione di concentrazione sottoposta al suo vaglio dia origine a una situazione nella quale una concorrenza effettiva nel mercato rilevante venga ostacolata in modo significativo da parte delle imprese partecipanti alla concentrazione e da una o più imprese terze che insieme hanno, in particolare a causa dei fattori di correlazione tra esse esistenti, il potere di adottare sul mercato una medesima linea d'azione e di agire in gran parte indipendentemente dagli altri concorrenti, dalla loro clientela, e infine dai consumatori. Tale impostazione richiede un attento esame in particolare delle circostanze che, a seconda di ciascun caso, si rivelano pertinenti per valutare gli effetti dell'operazione di concentrazione sul gioco della concorrenza nel mercato rilevante. A tal riguardo, le norme sostanziali del regolamento, in particolare l'art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni.

16 L'annullamento parziale di una decisione, limitato alle condizioni da essa imposte, è possibile solo se queste siano separabili dal resto della decisione. A questo proposito, l'annullamento parziale di una decisione della Commissione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione è una delle ipotesi espressamente previste dall'art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89.

Tuttavia, dal momento che le condizioni poste dalla Commissione per dichiarare l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune sono conseguenti ad una valutazione negativa, da parte di essa, dell'operazione di concentrazione così come notificata e sono considerate dalla Commissione stessa come indispensabili affinché tale operazione possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune, le dette condizioni formano un tutt'uno con la dichiarazione di compatibilità di cui al dispositivo, e un annullamento della decisione limitato alla parte relativa a tali condizioni ed obblighi non appare possibile senza che con ciò ne venga alterata la sostanza.

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