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Document 61995CJ0334

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Restituzioni all'esportazione - Prodotti che vi danno luogo - Rinvio alle «preparazioni a base di caffè» ai sensi della sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata - Rinvio riguardante anche le preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, art. 15, n. 1]

2 Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Art. 244 del codice delle dogane comunitarie - Campo di applicazione - Decisione che esige il rimborso di una restituzione all'esportazione - Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 244]

3 Atti delle istituzioni - Contestazione in via incidentale dinanzi al giudice nazionale della legittimità di un atto delle Comunità nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento nazionale di attuazione - Concessione della sospensione dell'esecuzione del provvedimento nazionale - Ammissibilità - Presupposti - «Fumus boni juris» - Rinvio pregiudiziale alla Corte di una questione relativa alla validità di un atto - Danno grave e irreparabile - Presa in considerazione degli interessi della Comunità - Rispetto della pertinente giurisprudenza comunitaria

(Trattato CE, artt. 177, 185 e 189)

4 Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Contestazione in via incidentale dinanzi al giudice nazionale della legittimità di un atto comunitario nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento nazionale di attuazione - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento nazionale e rinvio pregiudiziale per l'esame della validità dell'atto comunitario - Autorizzazione del giudice nazionale a proporre impugnazione avverso la sua decisione - Ammissibilità

(Trattato CE, art. 177, secondo e terzo comma)

Massima

5 L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento n. 3904/87, il quale prevede la facoltà per la Comunità di concedere restituzioni all'esportazione per i latticini che entrano nella composizione di altri prodotti, in combinato con l'allegato di detto regolamento, il quale include nell'elenco dei prodotti che danno luogo alla restituzione le «preparazioni a base di caffè» e rinvia a questo proposito alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata (1992), dev'essere interpretato nel senso che autorizza la concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti sia in preparazioni a base di caffè, sia in quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

6 L'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, il quale determina le condizioni alle quali può essere concessa la sospensione dell'esecuzione delle decisioni adottate dalle autorità doganali relative all'applicazione della normativa doganale, non si applica a domande di rimborso di restituzioni all'esportazione. Infatti, dette restituzioni rappresentano il risvolto esterno della politica comune dei prezzi agricoli all'interno della comunità e, quindi, non possono essere considerate misure rientranti nella normativa doganale.

7 Perché un giudice nazionale possa sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario è necessario che tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto considerato; che nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato, provveda egli stesso, direttamente, ad effettuare il rinvio pregiudiziale; che ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile, e che si tenga pienamente conto dell'interesse della comunità. A quest'ultimo proposito si deve precisare che spetta al giudice nazionale decidere, ai sensi delle sue norme processuali, quale sia il modo più idoneo per acquisire tutte le informazioni utili sull'atto comunitario di cui trattasi. Occorre, infine, che, nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.

8 L'art. 177, secondo comma, del Trattato CE non osta a che un giudice nazionale che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale fondata su un atto delle Comunità e che abbia deferito come è suo obbligo in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso la sua decisione.

Infatti, da un lato, se l'obbligo di adire la Corte trova fondamento nella necessità di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario e di preservare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla validità di un atto di diritto comunitario, l'osservanza di tali dettami non è pregiudicata dalla possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione del giudice nazionale, dato che, qualora detta decisione dovesse essere riformata o annullata nell'ambito di detto ricorso, il procedimento pregiudiziale diventerebbe privo di oggetto ed il diritto comunitario tornerebbe ad essere pienamente applicabile. D'altro lato, la facoltà di proporre un siffatto ricorso non impedisce l'instaurazione del procedimento pregiudiziale da parte del giudice che statuisce in ultimo grado, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato, a procedere ad un rinvio, qualora nutra dubbi in ordine all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario.

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