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Document 61995CJ0180
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Attuazione da parte degli Stati membri - Scelta delle sanzioni che puniscono le discriminazioni - Ricorso alla responsabilità civile - Inapplicabilità delle cause esimenti contemplate dal diritto nazionale - Requisiti della colpa - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, artt. 2, n. 1, e 3, n. 1)
2 Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Attuazione da parte degli Stati membri - Scelta delle sanzioni che puniscono le discriminazioni - Necessità di una sanzione efficace, dissuasiva e analoga a quelle applicabili alle violazioni simili del diritto nazionale - Riconoscimento di un indennizzo - Limite massimo del risarcimento che può essere concesso a un candidato discriminato a causa del sesso all'atto dell'assunzione - Ammissibilità unicamente in caso di discriminazione non decisiva per il diniego di assunzione - Limite massimo del cumulo degli indennizzi che possono essere concessi in caso di più candidati discriminati - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE)
3 Quando uno Stato membro decide di punire la violazione del divieto di discriminazione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile nell'ambito di un regime di responsabilità civile del datore di lavoro, l'infrazione al divieto di discriminazione deve essere sufficiente per coinvolgere da sola la responsabilità totale dell'autore dell'atto, senza che possano essere prese in considerazione le cause esimenti previste dal diritto nazionale. Ne consegue che la direttiva 76/207 e, in particolare, gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, della stessa ostano a disposizioni legislative nazionali che stabiliscono il presupposto della colpa per il risarcimento del danno subito a causa di una discriminazione basata sul sesso all'atto di un'assunzione.
4 Qualora uno Stato membro decida di punire la violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile mediante il riconoscimento di un indennizzo, questo deve essere tale da garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace, deve avere un effetto dissuasivo reale nei confronti del datore di lavoro e in ogni caso deve essere adeguato al danno subito.
Siffatto regime di risarcimento deve consentire di punire tale violazione, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in modo analogo a quello previsto per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza.
Ne consegue che:
- la direttiva 76/207 osta a disposizioni legislative nazionali le quali, a differenza delle altre disposizioni nazionali civilistiche e giuslavoristiche, fissino un limite massimo di tre mensilità retributive per l'importo del risarcimento cui può aver diritto un candidato discriminato a causa del sesso in occasione di un'assunzione, se detto candidato avrebbe ottenuto il posto da coprire qualora la selezione fosse avvenuta senza discriminazioni; essa non osta invece a disposizioni legislative nazionali che fissino un limite massimo di tre mensilità retributive per l'importo del risarcimento cui può aver diritto un candidato se il datore di lavoro può provare che, a causa delle qualifiche migliori del candidato assunto, egli non avrebbe ottenuto il posto da coprire nemmeno se la selezione si fosse svolta senza discriminazioni, e che
- la direttiva 76/207 osta a disposizioni legislative nazionali le quali, a differenza delle altre disposizioni nazionali civilistiche e giuslavoristiche, fissino un limite massimo cumulativo di sei mensilità retributive per l'importo del cumulo dei risarcimenti cui possono aver diritto candidati discriminati a causa del sesso all'atto di un'assunzione, qualora più candidati chiedano un risarcimento.