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Document 61993CJ0360
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Ricorso d' annullamento ° Legittimazione ad agire del Parlamento ° Presupposti per la ricevibilità ° Tutela delle sue prerogative ° Partecipazione al processo normativo ° Lesione arrecata mediante la scelta, da parte del Consiglio, del fondamento giuridico di un atto di diritto derivato ° Ricevibilità
(Trattato CEE, art. 173)
2. Atti delle istituzioni ° Scelta del fondamento giuridico ° Criteri
3. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Conclusione ° Accordo CEE - Stati Uniti relativo all' aggiudicazione di appalti pubblici ° Accordi relativi a servizi non limitati ad una fornitura oltre frontiera ° Accordo che eccede l' ambito della politica commerciale comune ° Conclusione e attuazione in base al solo art. 113 del Trattato ° Illegittimità
(Trattato CEE, art. 113; decisioni del Consiglio 93/323 e 93/324)
4. Ricorso d' annullamento ° Sentenza d' annullamento ° Effetti ° Limitazione ad opera della Corte ° Ipotesi di una decisione recante approvazione di un accordo internazionale
(Trattato CEE, art. 174, secondo comma)
1. Il Parlamento è legittimato a presentare alla Corte un ricorso d' annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione, a condizione che tale ricorso miri solo alla salvaguardia delle sue prerogative e sia basato unicamente su motivi concernenti la violazione di queste ultime. E' pertanto ricevibile un ricorso in cui venga dedotta l' erroneità della scelta come unico fondamento degli atti impugnati di un articolo che non prescrive l' espletamento della procedura di cooperazione con il Parlamento, escludendo gli articoli che prescrivono tale procedura.
2. Nell' ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta del fondamento giuridico di un atto deve fondarsi su elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale. Fra tali elementi rientrano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell' atto.
3. La decisione 93/323 approva l' accordo in forma di memorandum d' intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d' America concernente l' aggiudicazione di appalti pubblici, che prevede la possibilità di accedere agli appalti pubblici non più limitata ai soli acquisti di prodotti e ad eventuali servizi accessori rispetto alla loro fornitura, come era previsto dall' accordo multilaterale del GATT sugli appalti pubblici, e si applica in particolare ai contratti il cui oggetto principale è dato dalla prestazione di uno o più dei servizi, tra cui quelli di manutenzione e di riparazione, di trasporto, di informatica, di pubblicità e di contabilità. La decisione 93/324, a sua volta, mira a estendere il beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531, relativa alle procedure di appalto nei settori dell' acqua, dell' energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, agli Stati Uniti d' America.
Riferendosi a prestazioni di servizi che non possono essere ricondotte alla sola ipotesi di fornitura oltre frontiera non implicante alcuno spostamento di persone, in quanto esse riguardano in pari modo una fornitura realizzata grazie ad una presenza commerciale o ad una presenza di persone fisiche nel territorio dell' altra parte contraente, queste due decisioni hanno un oggetto che va oltre l' ambito di applicazione dell' art. 113 del Trattato. Essendo state ciononostante adottate unicamente sulla base di questo articolo, esse vanno annullate.
4. Poiché l' annullamento puro e semplice della decisione 93/323, relativa alla conclusione dell' accordo in forma di memorandum d' intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d' America in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, e della decisione 93/324, relativa all' estensione del beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531 agli Stati Uniti d' America, può pregiudicare l' esercizio dei diritti che ne derivano, e poiché l' accordo in questione è scaduto, gravi motivi di certezza del diritto, analoghi a quelli che intervengono in caso d' annullamento di taluni regolamenti, giustificano che la Corte eserciti la facoltà conferitale dall' art. 174, secondo comma, del Trattato, nell' ipotesi d' annullamento di un regolamento, e decida che siano considerati definitivi tutti gli effetti delle decisioni annullate.