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Document 61994CJ0008

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale ° Direttiva 79/7 ° Art. 4, n. 1 ° Regime di assistenza sociale per lavoratori anziani o parzialmente inabili al lavoro, disoccupati da lungo tempo, che comporta presupposti concernenti l' anzianità lavorativa e l' età ° Regime che consente a molti più uomini che donne di evitare un diverso regime di assistenza sociale meno favorevole ° Giustificazione oggettiva ° Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

Massima

L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che un regime legale nazionale di assistenza sociale per lavoratori anziani o parzialmente inabili al lavoro, disoccupati da lungo tempo, che offre prestazioni assistenziali volte a garantire un livello di risorse economiche pari al minimo di sussistenza, l' attribuzione delle quali non dipende dall' esistenza di un patrimonio, ma da presupposti concernenti l' anzianità lavorativa dell' interessato e la sua età, non comporta una discriminazione fondata sul sesso, anche se è pacifico che un numero notevolmente maggiore di uomini che di donne trova in tale regime un modo di eludere il requisito relativo al patrimonio, imposto invece nell' ambito di un altro regime, che, pur prevedendo una prestazione del medesimo tipo, è meno sfavorevole, qualora il legislatore nazionale abbia potuto a ragione ritenere che il regime di cui trattasi fosse necessario al raggiungimento di un obiettivo di politica sociale, estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

Tale è l' ipotesi quando il legislatore intende concedere ai disoccupati i quali, alla fine del periodo massimo di corresponsione della prestazione individuale basata unicamente sul criterio dei loro redditi personali, siano ancora disoccupati una tutela contro il rischio di dover intaccare il patrimonio da loro accumulato a forza di risparmiare sui redditi percepiti durante tutta la loro vita lavorativa grazie alla loro occupazione ° tenuto conto della ridottissima probabilità che essi hanno di ricostituire il loro patrimonio ricominciando un' attività lavorativa retribuita ° e quando esso formula i presupposti per la concessione della suddetta prestazione in modo tale che solo questa categoria di disoccupati possa goderne.

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