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Dokument 61994CJ0044
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Pesca ° Politica comune delle strutture ° Programmi di orientamento pluriennali ° Attuazione da parte del Regno Unito ° Limitazione del numero di giorni in mare dei pescherecci di oltre 10 metri di lunghezza ° Ammissibilità
(Trattato CE, artt. 6, 34, 39, 40, n. 3, secondo comma; regolamenti del Consiglio nn. 4028/86, 3759/92 e 3760/92; decisione della Commissione 92/593)
2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione basata sulla nazionalità ° Nozione
(Trattato CE, art. 6)
3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Divieto delle restrizioni quantitative all' importazione e all' esportazione e delle misure di effetto equivalente ° Limiti ° Misure nazionali autorizzate dalla disciplina comunitaria
(Trattato CE, artt. 30 e 34)
4. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti fondamentali ° Restrizioni all' esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall' interesse generale
5. Stati membri ° Attuazione del diritto comunitario ° Disposizione comunitaria conferente un' ampia libertà di valutazione alle autorità nazionali ° Controllo giurisdizionale delle misure nazionali adottate ° Limiti
1. La decisione 92/593, relativa ad un programma d' orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Regno Unito per il periodo 1993-1996, conformemente al regolamento n. 4028/86, dev' essere interpretata nel senso che essa conferisce al Regno Unito la facoltà di limitare il numero di giorni che i pescherecci di oltre 10 metri di lunghezza possono trascorrere in mare, in quanto l' obiettivo globale da essa previsto possa essere conseguito, fino al 45% al massimo, mediante misure diverse da riduzioni di capacità della flotta da pesca. La decisione suddetta non esclude la possibilità, per questo Stato membro, di adottare misure tecniche di conservazione, a condizione che tali misure siano state approvate dalla Commissione.
Al riguardo non rileva il fatto che lo Stato membro interessato non abbia realizzato gli obiettivi fissati nel precedente programma di orientamento pluriennale.
Gli artt. 6, 34, 39 e 40, n. 3, del Trattato CE, i regolamenti n. 3759/92, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell' acquicoltura, e n. 3760/92, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell' acquicoltura, il principio della parità di trattamento, il diritto di proprietà, il diritto al libero esercizio di un' attività professionale e il principio di proporzionalità non ostano a che uno Stato membro faccia uso di detta facoltà.
Né la natura della popolazione ittica catturata da un peschereccio, né l' incidenza delle restrizioni di cui trattasi sulla normale attività di pesca, sulle altre attività dei singoli pescatori e sul mercato del pesce, né la possibilità di deroga conferita a un' autorità nazionale per settori particolari della flotta da pesca nazionale, possono influire sulla detta facoltà e sul diritto di farne uso.
2. Non si può considerare contraria al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità l' applicazione di una normativa nazionale per la sola circostanza che altri Stati membri applichino disposizioni meno rigorose.
3. Il fatto che gli artt. 30 e 34, che vietano le restrizioni quantitative all' importazione e all' esportazione e le misure di effetto equivalente, costituiscano parte integrante delle organizzazioni comuni dei mercati nel settore agricolo, non esclude la possibilità, per le autorità competenti di uno Stato membro, di adottare misure nazionali alle condizioni determinate da una normativa comunitaria facente parte di una di tali organizzazioni.
4. I diritti fondamentali che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario non si configurano come prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all' esercizio del diritto di proprietà e al diritto di esercitare liberamente un' attività professionale, in particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
5. Allorché una disposizione comunitaria lascia alle autorità nazionali incaricate di attuarla un' ampia libertà di valutazione, il giudice, nell' effettuare il controllo di legittimità sull' esercizio di questa libertà, non può sostituire la propria valutazione a quella dell' autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se quest' ultima abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere.