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Document 61994CJ0085

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Ravvicinamento delle legislazioni ° Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ° Direttiva 79/112 ° Obbligo per gli Stati membri di vietare il commercio di prodotti privi di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti ° Portata ° Prescrizioni che eccedono l' ambito di tale obbligo ° Inammissibilità ° Necessità che tutte le indicazioni obbligatorie compaiano sull' etichetta

(Trattato CE, artt. 30, 128 e 129 A; direttiva del Consiglio 79/112/CEE, art. 14)

Massima

L' art. 14 della direttiva 79/112, relativa all' etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, che impone agli Stati membri di vietare nel proprio territorio il commercio di tali prodotti se talune indicazioni "non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita", dev' essere interpretato nel senso che l' espressione "lingua facilmente compresa", volta a garantire l' informazione del consumatore piuttosto che ad imporre l' uso di una lingua specifica, non equivale né all' espressione "lingua ufficiale dello Stato membro" né a quella di "lingua della regione". L' obbligo imposto da uno Stato membro di utilizzare la lingua dominante della regione in cui il prodotto è messo in vendita ° essendo più restrittivo dell' obbligo di adottare una lingua facilmente compresa ° è incompatibile con l' art. 14, quand' anche il contestuale utilizzo di un' altra lingua non sia escluso, né è ammissibile ai sensi degli artt. 128 e 129 A del Trattato, che non autorizzano uno Stato membro a sostituire una norma più restrittiva a quella prevista dalla direttiva. Non occorre pertanto esaminarlo alla luce dell' art. 30 del Trattato.

L' esigenza imperativa di informazione e di tutela dei consumatori impone che essi possano, in qualunque momento, venire a conoscenza di tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva, e ciò non soltanto all' atto dell' acquisto, bensì anche al momento del consumo. Ciò implica che tali indicazioni debbono obbligatoriamente comparire sull' etichettatura, vuoi in una lingua facilmente compresa dal consumatore dello Stato o della regione di cui trattasi, vuoi mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Spetta al giudice nazionale valutare il grado di comprensibilità delle informazioni fornite alla luce di tutte le circostanze del caso.

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