This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61991CJ0316
Massime della sentenza
Massime della sentenza
++++
1. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili con ricorso - Nozione - Atti produttivi di effetti giuridici obbligatori - Atto adottato da un' istituzione su una base diversa dal Trattato - Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 173)
2. Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire del Parlamento - Presupposti della ricevibilità - Tutela delle sue prerogative - Partecipazione al processo legislativo - Lesione derivante dalla scelta ad opera del Consiglio della base giuridica di un atto di diritto derivato - Ricevibilità
(Trattato CEE, art. 173)
3. Accordi internazionali - Stipulazione - Aiuto allo sviluppo - Competenza degli Stati membri e della Comunità - Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé - Esecuzione - Contributi finanziari
(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989)
4. Accordi internazionali - Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé - Contributi finanziari - Fonti e modalità - Regolamento finanziario ad hoc - Adozione - Base giuridica - Violazione delle prerogative del Parlamento - Insussistenza
(Trattato CEE, art. 209; quarta convenzione ACP-CEE di Lomé del 15 dicembre 1989, art. 231; protocollo finanziario allegato alla convenzione, art. 1; accordo interno 91/401, relativo al finanziamento degli aiuti nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE, art. 32; regolamento finanziario 91/491)
1. Il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni e mirante a produrre effetti giuridici, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma e a prescindere dalla questione se l' atto sia stato adottato dall' istituzione ai sensi delle disposizioni del Trattato.
2. Il Parlamento è legittimato ad adire la Corte con un ricorso di annullamento avverso un atto del Consiglio o della Commissione purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste. Questo presupposto è soddisfatto quando il Parlamento indica in modo pertinente l' oggetto della sua prerogativa che dev' essere salvaguardata e la pretesa violazione di quest' ultima.
Il diritto ad essere consultato ai sensi di una disposizione del Trattato costituisce una prerogativa siffatta. L' emanazione di un atto su una base giuridica che non preveda una consultazione obbligatoria è idonea a violare detta prerogativa, anche se si è svolta una consultazione facoltativa. Infatti la consultazione regolare del Parlamento, nei casi previsti dal Trattato, è uno degli strumenti che gli consentono l' effettiva partecipazione al processo legislativo.
3. Poiché la competenza della Comunità nel settore dell' aiuto allo sviluppo non è esclusiva, gli Stati membri hanno il potere di assumere impegni nei confronti degli Stati terzi, collegialmente o individualmente, se non addirittura insieme con la Comunità.
Stipulata dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da una parte, e dagli Stati ACP, dall' altra, la quarta convenzione ACP-CEE di Lomé ha previsto una cooperazione "ACP-CEE" di carattere essenzialmente bilaterale. Salvo deroghe espressamente previste dalla convenzione, la Comunità ed i suoi Stati membri, in quanto controparti degli Stati ACP, sono congiuntamente responsabili nei confronti di tali ultimi Stati per l' esecuzione di ogni obbligo risultante dagli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi ai contributi finanziari.
4. La messa in atto dei contributi finanziari della Comunità previsti dagli artt. 231 della quarta convenzione ACP-CEE di Lomé e 1 del protocollo finanziario allegato alla convenzione rientra nella competenza concorrente della Comunità e dei suoi Stati membri, ai quali spetta la scelta della fonte e delle modalità del finanziamento. Tale scelta è stata effettuata con l' accordo interno 91/401, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE, le cui disposizioni di applicazione sono oggetto di un regolamento finanziario, che il Consiglio adotta a norma dell' art. 32 della convenzione.
L' art. 1 dell' accordo interno dispone che gli Stati membri istituiscono il settimo Fondo europeo di sviluppo e definisce il contributo di ogni Stato membro a tale Fondo. Ne deriva che le spese necessarie per i contributi finanziari della Comunità sono impegnate direttamente dagli Stati membri. Tali spese non rappresentano quindi spese della Comunità che vanno iscritte nel bilancio comunitario ed alle quali deve applicarsi l' art. 209 del Trattato.
Pertanto, il suddetto regolamento finanziario non doveva essere adottato sulla base dell' art. 209 e quindi la sua adozione non presupponeva la consultazione obbligatoria del Parlamento.
Per questo motivo, non può rimproverarsi al Consiglio di avere leso le prerogative di quest' ultimo procedendo soltanto ad una consultazione facoltativa.