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Document 61993CJ0363
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Nozione ° Tributo ad valorem riscosso da uno Stato membro sulle merci in ragione del loro ingresso in una parte del suo territorio ° Inclusione anche sotto l' aspetto della tassazione dei prodotti nazionali
(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 13)
2. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Dazio di mare vigente nei dipartimenti francesi d' oltremare ° Decisione del Consiglio che autorizza temporaneamente, dopo l' entrata in vigore del Trattato, il mantenimento in vigore di tale tributo ° Invalidità ° Efficacia nel tempo
(Trattato CEE, artt. 9, 12, 13, 227, n.2, e 235; Decisione del Consiglio 89/688)
1. Il dazio di mare vigente nei dipartimenti francesi d' oltremare, il cui regime è quello di un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, riscosso da uno Stato membro su tutte le merci introdotte in una regione del suo territorio, costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione, vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, non solo in quanto colpisce le merci introdotte in tale regione in provenienza da altri Stati membri, ma anche in quanto grava le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra regione dello stesso Stato.
In primo luogo, un tributo riscosso ad una frontiera regionale a seguito dell' introduzione di beni in una regione di uno Stato membro pregiudica l' unicità del territorio doganale comunitario e costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un tributo riscosso alla frontiera nazionale a seguito dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro. Il pregiudizio arrecato dall' istituzione di una frontiera doganale regionale all' unicità del territorio doganale comunitario non cambia sia che detto tributo colpisca prodotti nazionali, sia che colpisca prodotti provenienti da altri Stati membri che sono gravati da un tributo per il fatto di attraversare detta frontiera. In secondo luogo, l' ostacolo alla libera circolazione delle merci costituito dall' imposizione, sui prodotti nazionali, di un tributo riscosso a seguito dell' attraversamento di detta frontiera non è meno grave di quello costituito dalla riscossione dello stesso tipo di tributo sui prodotti in provenienza da un altro Stato membro, giacché il principio stesso dell' unione doganale, estendendosi al complesso degli scambi di merci, quale previsto dall' art. 9 del Trattato, esige che sia garantita in maniera generale la libera circolazione delle merci all' interno dell' unione e non esclusivamente il commercio tra Stati. Gli artt. 9 e seguenti considerano espressamente solo gli scambi tra Stati membri soltanto in quanto presuppongono l' assenza di ostacoli di natura doganale all' interno dei singoli Stati.
D' altro canto, un tributo che si applichi a tutti i prodotti che attraversano una frontiera regionale, indipendentemente dalla loro origine, non può coerentemente essere definito come una tassa d' effetto equivalente quando colpisce le merci che provengono da un altro Stato membro, sfuggendo invece a tale qualificazione quando colpisce le merci che provengono da un' altra regione del territorio nazionale.
Infine, le procedure amministrative di accertamento, necessariamente lunghe e complesse, che sarebbero rese necessarie da una distinzione dei prodotti importati sulla base della loro origine reale, ai fini dell' applicazione del tributo, costituirebbero di per sé inaccettabili ostacoli alla libera circolazione delle merci.
2. La decisione 89/688, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare, è invalida nella parte in cui autorizza la Repubblica francese a mantenere in vigore, sino al 31 dicembre 1992, il regime dei dazi di mare in vigore al momento dell' adozione della decisione stessa.
Infatti, l' art. 227, n. 2, del Trattato va interpretato nel senso che esclude per il Consiglio, a partire dall' entrata in vigore del Trattato stesso, la possibilità di derogare all' applicazione nei dipartimenti d' oltremare delle disposizioni, tra cui in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci, applicabili ad una tassa di effetto equivalente quale il dazio di mare, menzionato al suo primo comma, e l' art. 235 del Trattato non può essere interpretato nel senso che consenta al Consiglio di sospendere, foss' anche temporaneamente, l' applicazione immediata prevista dall' art. 227, n. 2, a meno di privare il primo comma di quest' ultimo di ogni pratica efficacia.
Nei limiti in cui il dazio di mare riscosso tra l' entrata in vigore della decisione 89/688 ed il 31 dicembre 1992 aveva esattamente la stessa natura giuridica del dazio di mare riscosso prima di tale periodo, e cioè quella di tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale riscosso in base al diritto nazionale, la sua limitazione nel tempo decisa dalla Corte nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90 (Legros e a.) si applica anche alle domande di restituzione delle somme riscosse, a titolo di dazio di mare, dopo l' entrata in vigore della detta decisione e fino al 16 luglio 1992, data di pronuncia di tale sentenza. Di contro, dato che il governo francese non poteva, dopo la predetta sentenza, continuare ragionevolmente a ritenere che la normativa nazionale in materia fosse conforme al diritto comunitario, e dato che gli interessi degli enti locali sono sufficientemente tutelati dalla limitazione nel tempo sancita nella sentenza 16 luglio 1992, non vi è motivo di limitare nel tempo l' efficacia della sentenza che dichiara invalida la decisione 89/688.