Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61991CJ0333

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

++++

Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto ° Deduzione dell' imposta versata a monte ° Impresa soggetta soltanto per una parte delle sue operazioni ° Deduzione per prorata ° Calcolo ° Riscossione di dividendi azionari ° Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 19, n. 1)

Massima

In forza dell' art. 19, n. 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, un' impresa non soggetta all' imposta sul valore aggiunto per tutte le sue operazioni può dedurre dall' imposta di cui è debitrice l' importo dell' imposta da essa versata nella misura di un prorata che risulta da una frazione avente, al denominatore, l' importo totale della cifra d' affari relativa sia alle operazioni che danno diritto a deduzione, sia a quelle che non conferiscono tale diritto. Detta disposizione va interpretata nel senso che i dividendi azionari riscossi da un' impresa del genere devono essere esclusi dal suddetto denominatore. Infatti, non costituendo il corrispettivo di nessuna attività economica ai sensi della sesta direttiva, la percezione di dividendi non rientra nel campo di applicazione dell' imposta sul valore aggiunto; conseguentemente, i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni sono estranei al sistema dei diritti a deduzione.

Top