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Document 61991CJ0198
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione indirizzata ad uno Stato membro che rileva la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune ° Ricorso degli interessati ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato ° Ricevibilità
(Trattato CEE, artt. 93, nn. 2 e 3, e 173, secondo comma)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Progetti di aiuto ° Esame da parte della Commissione ° Fase preliminare e fase contraddittoria ° Compatibilità di un aiuto con il mercato comune ° Difficoltà di valutazione ° Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio
(Trattato CEE, art. 93, nn. 2 e 3)
1. Il soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguardi individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, solamente qualora il provvedimento lo interessi sulla base di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
Qualora, senza avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, la Commissione rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune, deve essere consentito alle persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell' aiuto, in particolare alle imprese concorrenti e alle organizzazioni professionali che, in quanto interessate, godono dell' attuazione del procedimento ex art. 93, n. 2, di garanzie procedurali, la proposizione di ricorso di annullamento avverso la decisione che operi tale accertamento.
2. Il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in difficoltà nel valutare se un progetto d' aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione può limitarsi alla fase preliminare di cui all' art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui essa sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile col Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di tale progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all' art. 93, n. 2.
Se l' obbligo di avviare tale procedimento non è subordinato alle modalità di notificazione dell' aiuto o all' applicabilità della disposizione di cui all' art. 92, del Trattato, spetta alla Commissione stabilire, sotto il controllo della Corte, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della questione, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell' aiuto necessitino l' avvio di tale procedimento.