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Document 61991CJ0219

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Specialità medicinali ° Direttiva 65/65 ° Definizione di medicinale "per presentazione" ° Portata

(Direttiva del Consiglio 65/65/CEE, art. 1, n. 2, primo comma)

2. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti fondamentali ° Libertà d' espressione ° Lesione derivante dell' esistenza di una definizione di medicinale "per presentazione" ° Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 65/65, art. 1, n. 2, primo comma)

3. Ravvicinamento delle legislazioni ° Specialità medicinali ° Prodotto non rientrante nella definizione di medicinale data dalla direttiva 65/65 ° Assoggettamento, ad opera degli Stati membri, alla loro disciplina interna sui medicinali ° Ammissibilità ° Limiti

(Trattato CEE, artt. 30 e seguenti; direttiva del Consiglio 65/65, art. 1, n. 2)

Massima

1. Un prodotto raccomandato o descritto come avente proprietà profilattiche o terapeutiche costituisce un medicinale alla stregua della definizione di medicinale "per presentazione" figurante nell' art. 1, n. 2, primo comma, della direttiva 65/65, relativa alle specialità medicinali, anche quando sia comunemente considerato prodotto alimentare e non abbia, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, alcun effetto terapeutico accertato.

Può essere qualificato medicinale ai sensi delle disposizioni anzidette un prodotto le cui proprietà terapeutiche siano indicate unicamente in una pubblicazione, quale un opuscolo, inviata dopo la vendita all' acquirente, su richiesta di quest' ultimo, dal fabbricante o venditore del prodotto oppure da un terzo, qualora, in quest' ultimo caso, tale terzo non operi in modo del tutto indipendente dal fabbricante o dal venditore.

2. La libertà d' espressione, sancita dall' art. 10 della convenzione europea dei diritti dell' uomo, diritti dei quali la Corte garantisce il rispetto come principi generali del diritto, non viene pregiudicata dal fatto che la divulgazione, operata da un terzo in relazione a prodotti che il fabbricante o il venditore non metta in commercio come medicinali, di informazioni attestanti proprietà profilattiche o terapeutiche possa implicare l' inclusione dei suddetti prodotti nella categoria dei medicinali, quale risulta dalle definizioni figuranti all' art. 1 della direttiva 65/65, con tutte le conseguenze che si ricollegano a tale inclusione.

3. Un prodotto che non sia un medicinale ai sensi dell' art. 1, n. 2, della direttiva 65/65, relativa alle specialità medicinali, può, fermi restando gli artt. 30 e seguenti del Trattato per quanto riguarda i prodotti importati da altri Stati membri, essere assoggettato nel diritto interno di uno Stato membro alla disciplina dei medicinali.

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