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Document 61992CO0040
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
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Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti - Urgenza - Misure ed impegni adottati a livello nazionale per garantire il mantenimento dello status quo - Mancanza
(Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura, art. 83, n. 2)
Se in un procedimento d' urgenza, promosso dalla Commissione nell' ambito di un' azione per inadempimento, lo Stato membro convenuto conclude nel senso della reiezione della domanda di provvedimenti provvisori in quanto, a suo parere, le misure e gli impegni adottati sul piano nazionale sono sufficienti a garantire il mantenimento dello status quo, lo Stato membro si rende per ciò stesso garante del fatto che tali misure ed impegni saranno rispettati né saranno revocati o modificati prima della pronuncia della Corte nella causa principale.
Qualora non si dimostri che i provvedimenti provvisori richiesti potrebbero garantire il mantenimento dello status quo in modo più incisivo rispetto a quanto possono le misure e gli impegni già adottati sul piano nazionale, in mancanza del requisito dell' urgenza, non devono essere disposti provvedimenti provvisori.