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Document 61990CJ0016
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da un' economia di mercato - Scelta di un paese di riferimento - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 5, lett. a) ))
2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Importazioni provenienti da paesi non retti da un' economia di mercato - Riferimento ai prezzi di un paese terzo ad economia di mercato - Determinazione in modo idoneo e non irragionevole - Criteri nella scelta del paese di riferimento
((Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2423/88, art. 2, n. 5, lett. a), e 725/89))
1. La scelta di un paese di riferimento, ai sensi dell' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 2423/88, finalizzata alla determinazione del valore normale di prodotti provenienti da un paese non retto da un' economia di mercato, se è pur vero che rientra nell' ambito del potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono ai fini dell' analisi di situazioni economiche complesse, non è tuttavia sottratta al sindacato giurisdizionale della Corte.
Nell' ambito di tale sindacato, la Corte accerta l' osservanza delle norme di procedura, l' esattezza materiale dei fatti considerati, l' insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e infine l' insussistenza di sviamento di potere, il che significa, per quanto attiene alla scelta del paese di riferimento, che occorre verificare se le istituzioni non abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare l' idoneità del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati oggetto di esame con tutta la diligenza richiesta perché possa ritenersi che il valore normale sia stato determinato in maniera idonea e non irragionevole.
2. Non può ritenersi che il valore normale di prodotti originari di un paese non retto da un' economia di mercato sia stato determinato, in base al riferimento ai prezzi di un paese terzo ad economia di mercato, "in modo appropriato ed equo" ai sensi dell' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 2423/88, nel caso in cui, da un lato, vari elementi, noti alla Commissione e attinenti al volume ed alle modalità di produzione, alle condizioni di accesso alle materie prime ed ai prezzi praticati sul mercato interno, fossero tali da far sorgere dubbi in ordine all' idoneità del paese terzo assunto come paese di riferimento e, dall' altro, le istituzioni non si siano prodigate seriamente e sufficientemente per verificare se il paese terzo proposto da una delle parti del procedimento potesse essere considerato paese di riferimento idoneo. Per tale motivo il regolamento n. 725/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere originari della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio, è invalido.