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Έγγραφο 61989CJ0356

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disciplina comunitaria - Sfera d' applicazione ratione materiae - Assegno per incapacità motoria - Inclusione in quanto prestazione di invalidità nel caso di versamento ad una persona che sia stata soggetta in qualità di lavoratore alla legislazione dello Stato che concede l' assegno

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. b) ))

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Clausole di residenza - Rimozione - Soppressione del diritto ad una prestazione di invalidità a motivo della residenza dell' interessato in un altro Stato membro - Inammissibilità

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 4, n. 1, lett. b), e 10, n. 1))

Massima

1. Per quanto riguarda le persone che siano o che siano state soggette, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, alla normativa di uno Stato membro, un assegno previsto dalla detta normativa del detto Stato membro, concesso, in base a criteri oggettivi, a persone affette da menomazioni fisiche che ne compromettano la capacità motoria e spettante agli interessati in forza di un diritto tutelato dalla legge, dev' essere equiparato ad una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.

2. Qualora un assegno per minorati fisici costituisca una prestazione di invalidità ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, l' art. 10 dello stesso regolamento osta a che il godimento di detta prestazione venga revocato per il solo motivo che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l' ente debitore.

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