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Dokumentas 61989CJ0358
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Ricorso per annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce dazi antidumping - Importatore-utilizzatore del prodotto considerato
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
Benché alla luce dei criteri dell' art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.
Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l' annullamento in giudizio.
Tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie, come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungano da parametro per la fissazione del prezzo all' esportazione.
Deve altresì ritenersi individualmente interessato l' operatore il quale, essendo nel contempo il principale importatore e l' utilizzatore finale del prodotto oggetto del provvedimento antidumping, dimostri inoltre che le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle sue importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che esso incontra difficoltà a rifornirsi presso l' unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.
Questo complesso di elementi è infatti idoneo a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico.