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Έγγραφο 61989CJ0069
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Applicazione di un nuovo regolamento antidumping di base ai procedimenti in corso - Necessità di una motivazione specifica - Insussistenza, in mancanza d' introduzione di nuove regole rispetto alla prassi precedente
((Trattato CEE, art. 190; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 3, lett. b), punto ii), e 19, secondo comma))
2. Accordi internazionali - GATT - Possibilità di invocare il codice antidumping del GATT per contestare, mediante eccezione di illegittimità, la validità del regolamento antidumping di base - Possibilità a prescindere da un' eventuale efficacia diretta
(Trattato CEE, art. 184; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88; accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, "codice antidumping del 1979")
3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Modalità calcolo del valore costruito - Conformità delle disposizioni del regolamento antidumping di base con il codice antidumping del GATT
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii); accordo relativo all' attuazione dell' art. 6 dell' accordo generale sui prezzi doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 4)).
4. Ricorso d' annullamento - Mezzi - Inosservanza delle forme sostanziali - Infrazione di un' istituzione al proprio regolamento interno - Mezzo dedotto da una persona fisica o giuridica - Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 173, primo e secondo comma)
5. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Ordine di precedenza da seguire tra i diversi metodi di calcolo
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))
6. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Esportatore che non effettua la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato interno - Metodo di calcolo - Riferimento alle spese e agli utili di altri produttori o esportatori che vendono sul mercato interno - Legittimità
(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))
7. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Raffronto tra il valore normale ed il prezzo all' esportazione - Raffronto allo stadio uscita dalla fabbrica - Produttore che vende unicamente all' esportazione - Confronto al livello della prima vendita ad un acquirente indipendente
(Accordo relativo all' applicazione dell' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, "codice antidumping del 1979", art. 2, n. 6)
8. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Produzione comunitaria interessata - Esclusione di taluni produttori - Produttori che importano il prodotto oggetto di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio - Presa in considerazione di produttori che si servono dell' importazione come mezzo di autodifesa
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 5))
9. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Periodo da prendere in considerazione - Potere discrezionale delle istituzioni - Presupposti per l' esercizio
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 2, lett. c) ))
10. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping - Dazio ad valorem - Dazio sul prezzo netto franco frontiera della Comunità - Aliquota del dazio stabilita in relazione alla soglia del danno che esprime l' aumento di prezzo necessario per compensare la sottoquotazione del prodotto importato - Soglia del danno stabilita con riferimento non al prezzo franco frontiera bensì al prezzo al primo acquirente nella Comunità - Necessità di attuare la conversione aritmetica della soglia del danno in percentuale del prezzo all' esportazione allo stadio cif
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 13, nn. 2 e 3))
11. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Salvaguardia nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo delle istituzioni di rispondere alle richieste di informazioni delle imprese interessate - Limiti - Domanda tardiva o concernente dati riservati
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), e 8, n. 3))
12. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del valore normale - Ricorso al valore costruito - Potere discrezionale delle istituzioni circa il metodo di calcolo - Trasgressione del principio della certezza del diritto - Insussistenza - Cambiamento di metodo di calcolo - Trasgressione dei principi di salvaguardia dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento - Insussistenza
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. b), punto ii) ))
1. La redazione di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del nuovo regolamento antidumping di base n. 2423/88 specifica unicamente la portata delle regole stabilite nello stesso articolo del regolamento di base precedente indicando diversi metodi di calcolo dell' importo equo delle spese generali, amministrative e di vendita nonché dell' equo margine di profitto da utilizzare in ipotesi particolari per il calcolo del valore costruito, essendo intesa a codificare la prassi precedente delle istituzioni comunitarie.
Infatti, proprio perché la nuova redazione di detta disposizione non può ritenersi modifica sostanziale della disposizione in vigore in precedenza, l' applicazione di quest' ultima "alle procedure già iniziate", ai sensi dell' art. 19, secondo comma, del regolamento n. 2423/88, non esigeva una motivazione specifica.
2. La possibilità di contestare, mediante l' eccezione di legittimità ex art. 184 del Trattato, la validità del regolamento antidumping di base per contrasto con un accordo internazionale, nella specie il codice antidumping elaborato nel 1979 nell' ambito del GATT per garantire l' attuazione dell' art. 6 di quest' ultimo, non è subordinata all' efficacia diretta di detto accordo. Detta possibilità sussiste per il solo fatto che l' accordo vincola la Comunità ed è certo che promulgando il regolamento contestato la Comunità ha inteso adempiere i suoi obblighi internazionali.
3. L' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 è conforme all' art. 2, n. 4, del codice antidumping del GATT in quanto, senza travisare lo spirito di quest' ultima disposizione, si limita a rendere concreti, per le diverse situazioni che si possono presentare nella pratica, i metodi equi di calcolo del valore normale costruito del prodotto che si ritiene essere esportato verso la Comunità a prezzi di dumping.
4. Il regolamento interno di un' istituzione comunitaria è diretto ad organizzarne il funzionamento interno nell' interesse della buona amministrazione. Le norme che esso dispone, in particolare per l' organizzazione delle deliberazioni e l' emanazione di provvedimenti, hanno pertanto essenzialmente il compito di garantire il buon svolgimento delle discussioni, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascun membro dell' istituzione.
Ne consegue che le persone fisiche o giuridiche non possono, a sostegno di un ricorso d' annullamento, lamentare la trasgressione di dette norme, che non sono intese a tutela dei singoli.
5. Emerge dal dettato dell' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 che i tre metodi di calcolo del valore normale costruito, ivi previsti, vanno presi in considerazione nell' ordine di presentazione. Soltanto qualora nessuno di detti metodi possa essere applicato si deve far ricorso alla disposizione di ordine generale di cui all' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), in fine, a norma della quale le spese e gli utili devono essere stabiliti "su altra base equa".
6. Il calcolo del valore normale costruito dei prodotti di un' impresa, che vende soltanto all' esportazione e non effettua la distribuzione dei suoi prodotti sul mercato interno del paese d' origine o di esportazione, con riferimento, in applicazione del secondo metodo di calcolo previsto dall' art. 2, n. 3, lett. b), punto ii), del regolamento antidumpig di base n. 2423/88, alle spese e agli utili di altre imprese che vendono i loro prodotti su detto mercato interno, è conforme al sistema sia del codice antidumping sia del regolamento antidumping di base.
Nell' economia del regolamento antidumping di base, la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel paese d' origine o di esportazione. Ne consegue che il valore normale di un prodotto va costruito in ogni caso come se fosse destinato alla distribuzione nel mercato interno, a prescindere dal fatto che il produttore abbia o possa avere a disposizione una struttura per la distribuzione dei suoi prodotti nel mercato interno.
Infatti, qualora il produttore per cui il valore normale viene costruito vendesse i suoi prodotti sul mercato interno, questi dovrebbe necessariamente adattarsi alle condizioni imposte alle altre imprese presenti su detto mercato e vi sarebbe discriminazione tra imprese se per un produttore presente sul mercato interno il valore normale fosse calcolato sul complesso delle spese e degli utili compresi nel prezzo del prodotto interessato, mentre per un produttore che smerciasse la sua produzione esclusivamente esportando il valore normale sarebbe costruito prescindendo da questi dati contabili.
7. Trattandosi di un' impresa di produzione che non vende esclusivamente all' esportazione il prodotto oggetto di un procedimento antidumping, il raffronto corretto, alla luce delle norme di cui all' art. 2, n. 6, del codice antidumping del GATT, fra il valore normale ed il prezzo all' esportazione allo stadio uscita dalla fabbrica presuppone che questi due valori vengano confrontati al livello della prima vendita ad un acquirente indipendente.
8. Nell' espletamento di un procedimento antidumping, spetta alla Commissione e al Consiglio, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se si debbano escludere dalla produzione comunitaria i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale, il cui esercizio trova limite nell' errore manifesto, va esercitato caso per caso, in relazione a tutte le circostanze rilevanti.
Qualora le importazioni effettuate da imprese comunitarie abbiano costituito un mezzo di autodifesa volto a colmare lacune nella gamma dei prodotti delle imprese interessate, derivanti dall' abbandono della propria produzione in taluni settori cui sono state costrette a causa delle pratiche di dumping, non vi è nessuna ragione per escludere tali imprese dall' ambito dei produttori comunitari, ai fini dell' accertamento del danno. Infatti, in un caso del genere i produttori comunitari che hanno importato non intendevano procurarsi un danno provocando, con queste importazioni, una riduzione dell' utilizzo delle loro capacità, la diminuzione dei prezzi o l' abbandono dei progetti di aumento della produzione o di nuove produzioni.
9. Le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse. Ciò si verifica in particolare per la determinazione del periodo da prendere in considerazione ai fini dell' accertamento del danno nell' ambito di un procedimento antidumping.
Il fatto che il periodo preso in considerazione sia più lungo di quello su cui verte l' indagine per l' accertamento di pratiche di dumping non costituisce un errore di valutazione. Infatti, ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2423/88, la valutazione del danno presuppone l' esame delle "tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi", che va pertanto effettuato per un periodo sufficientemente lungo.
10. Qualora i dazi antidumping definitivi vengano imposti sui prezzi netti franco frontiera della Comunità non sdoganati, cioè sul valore in dogana (cif) delle importazioni, e stabiliti in riferimento alla soglia del danno, che corrisponde all' aumento che i prezzi dei prodotti oggetto di dumping devono subire nella Comunità per compensare la sottoquotazione rispetto ai prezzi dei prodotti comunitari, detta soglia del danno non può essere utilizzata tale e quale per esprimere l' aliquota del dazio qualora sia stata ottenuta non rispetto al prezzo franco frontiera comunitaria (prezzo cif) ma rispetto al prezzo al primo acquirente indipendente della Comunità, essendo quest' ultimo necessariamente superiore al prezzo cif perché comprende i dazi e le spese doganali. In una situazione del genere, per stabilire l' aliquota del dazio antidumping da adottare, la soglia del danno deve essere aritmeticamente convertita in percentuale del prezzo di ciascun esportatore allo stadio cif.
11. Nell' ambito del procedimento antidumping, un' impresa non può censurare le istituzioni comunitarie per aver trasgredito i diritti della difesa non fornendole tutte le informazioni richieste allorché la domanda, per un verso, era stata ricevuta trascorso il termine di un mese dall' istituzione del dazio provvisorio di cui all' art. 7, n. 4, lett. c), punto i), cc), del regolamento n. 2423/88 e, per l' altro, concerneva i particolari dei costi e degli utili dei concorrenti, cioè informazioni riservate ai sensi dell' art. 8, n. 3, del citato regolamento e che non potevano esserle comunicate.
12. Il regolamento antidumping di base offre alle autorità comunitarie un certo potere discrezionale, in particolare nella valutazione dell' importo delle spese generali, amministrative e di vendita da inserire nel valore normale costruito, e il fatto che un' istituzione si serva di detto potere discrezionale, senza specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intende adottare in ogni situazione concreta, non trasgredisce il principio della certezza del diritto.
I principi di salvaguardia dei diritti quesiti e di tutela del legittimo affidamento non sono neppure trasgrediti qualora, per calcolare detto valore, essi si servano di un metodo di calcolo diverso da quello precedentemente usato nei confronti della stessa impresa in un diverso procedimento.