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Document 61989CJ0241
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1. Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Normativa nazionale che vieti qualsiasi menzione che richiami lo zucchero nell' etichetta degli edulcoranti sintetici - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/112)
2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che vieti qualsiasi menzione che richiami lo zucchero nell' etichetta degli edulcoranti sintetici - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 30 e 36)
1. Le disposizioni della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, e in particolare gli artt. 2 e 15, vanno interpretate nel senso che esse ostano all' applicazione ai prodotti nazionali e a quelli importati di una normativa nazionale che vieti, nell' etichettatura degli edulcoranti sintetici, qualsiasi menzione che richiami la parola zucchero o le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici.
2. Gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano all' applicazione ai prodotti importati di una normativa nazionale che vieti, nella pubblicità relativa agli edulcoranti sintetici, qualsiasi menzione che richiami la parola zucchero o le caratteristiche fisiche, chimiche o nutrizionali dello zucchero possedute anche dagli edulcoranti sintetici.