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Document 61989CJ0185

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Esenzione delle cessioni di beni destinati al rifornimento di navi - Condizioni

( Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art . 15, n . 4 )

Massima

Il disposto dell' art . 15, n . 4, della sesta direttiva 77/388, relativo all' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni destinati al rifornimento di navi, deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate tali solo le cessioni effettuate nei confronti dell' armatore che utilizzerà i beni per il rifornimento, e non le cessioni di tali beni effettuate ad uno stadio commerciale anteriore . Tuttavia, non è necessario che il carico dei beni a bordo delle navi coincida materialmente con la loro cessione all' armatore stesso, cosicché lo stoccaggio dei beni dopo la loro cessione e prima dell' operazione materiale di rifornimento non fa perdere il beneficio dell' esenzione .

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