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Document 61986CJ0246
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . Concorrenza - Intese - Lesione per la concorrenza - Criteri di valutazione - Accordo fissante prezzi comuni - Accordo volto a restringere la concorrenza - Accordo non rispettato - Mancanza di pertinenza
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
2 . Concorrenza - Intese - Pregiudizio per il commercio tra Stati membri - Accordo avente ad oggetto il mercato di un solo Stato membro - Accordo che organizza una difesa comune contro la concorrenza straniera
( Trattato CEE, art . 85, n . 1 )
3 . Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità dell' infrazione - Nozione
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 15 )
4 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza
( Trattato CEE, art . 190 )
1 . Nell' ambito di un' intesa l' adozione di prezzi comuni, anche se non rispettati in pratica, costituisce una violazione dell' art . 85, n . 1, del trattato, quando essa miri a restringere la concorrenza .
2 . La circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che gli scambi tra Stati membri possano venire pregiudicati . Ciò si verifica quando, trattandosi di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti all' accordo organizzano, al fine di conservare le loro quote di mercato, una difesa comune contro la concorrenza straniera .
3 . Perché un' infrazione alle norme del trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza .
4 . Se l' art . 190 del trattato obbliga la Commissione, quando adotta una decisione nell' ambito dell' applicazione delle norme sulla concorrenza, a menzionare i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l' hanno indotta ad adottarla, questa disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo .