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Asiakirja 61986CJ0127
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva - Esenzione all' importazione temporanea di beni - Importazione temporanea, da parte di un lavoratore frontaliero, di un' autovettura per uso di lavoro e privato appartenente al datore di lavoro - Riscossione dell' imposta - Inammissibilità
( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 14, n . 1, lett . c ))
L' esenzione contemplata per le importazioni temporanee di beni dall' art . 14, n . 1, lett . c ), della sesta direttiva 77/388 in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, in mancanza di qualsiasi indicazione di frode, di abuso o di evasione fiscale, non può essere negata da uno Stato membro, qualora l' autoveicolo appartenente ad un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro in cui l' imposta sul valore aggiunto è stata pagata sia usato, da un lavoratore frontaliero residente nel primo Stato membro, nell' ambito del contratto di lavoro, per svolgere i suoi compiti e, accessoriamente, nel tempo libero .