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Documento 61986CJ0300
Massime della sentenza
Massime della sentenza
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1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione fra produttori o consumatori - Prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali - Esenzione in caso di uso nell' azienda del produttore previa lavorazione - Attribuzione subordinata alla lavorazione nell' ambito dell' azienda - Illegittimità
( Trattato CEE, art . 40, n . 3, 2° comma; regolamento della Commissione n . 2040/86, art . 1, n . 2, 2° comma, emendato dal regolamento n . 2572/86 )
2 . Questioni pregiudiziali - Sindacato di validità - Dichiarazione d' invalidità di un regolamento - Effetti - Applicazione analogica dell' art . 174, 2° comma, del trattato - Invalidità dovuta ad una discriminazione - Conservazione in vigore provvisoria del regime criticato secondo modalità non discriminatorie
( Trattato CEE, artt . 174, 2° comma, e 177 )
1 . Lo scopo della disciplina comunitaria in fatto di prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali, che è quello di limitare le eccedenze strutturali sul mercato, giustifica il sottoporre al prelievo solo le lavorazioni di cereali messi sul mercato, dato che le partite di cereali smaltite in circuito chiuso non contribuiscono a costituire eccedenze .
L' art . 1, n . 2, 2° comma, del regolamento n . 2040/86, emendato dal regolamento n . 2572/86, è invalido nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell' azienda del produttore, mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla l' esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall' azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, nemmeno quando il prodotto lavorato viene usato nell' azienda .
2 . Quando la Corte accerta che un regolamento è discriminatorio in quanto l' esenzione da un onere che esso contempla non comprende determinate categorie di operatori economici, la dichiarazione d' invalidità pura e semplice della disposizione di cui trattasi farebbe sì che, in attesa di una nuova normativa, non vi sarebbe più alcuna esenzione . In un caso del genere, l' applicazione analogica dell' art . 174, 2° comma, del trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del diritto su cui detta disposizione è fondata . Si deve perciò decidere che, in attesa che il legislatore comunitario adotti provvedimenti atti a ristabilire l' uguaglianza fra gli operatori, le competenti autorità devono continuare ad applicare l' esenzione di cui trattasi, estendendola agli operatori colpiti dall' accertata discriminazione .