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Document 62022TO0568

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell'8 giugno 2023.
XNT ltd. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo EXANE — Denominazione sociale anteriore EXANTE — Nome di dominio “exante.eu” — Causa di nullità relativa — Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-568/22.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:325

 Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 giugno 2023 –
XNT/EUIPO – Exane (EXANE)

(causa T‑568/22) ( 1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo EXANE – Denominazione sociale anteriore EXANTE – Nome di dominio “exante.eu” – Causa di nullità relativa – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4, e 53, § 1, c)]

(v. punti 25-27, 36)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale – Marchio denominativo EXANE – Denominazione sociale EXANTE e nome di dominio exante.eu

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4, e 53, § 1, c); regolamento della Commissione 2018/625, art. 7, § 2, d)]

(v. punti 34, 35, 37-41)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La XNT ltd. si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Exane.

3) 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si fa carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 418 del 31.10.2022.

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