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Documento 62019TJ0166

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2020.
Marco Bronckers contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose – Documenti presentati nell’ambito del comitato misto – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo.
Causa T-166/19.

Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación general. Sección «Información sobre las resoluciones no publicadas»

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:T:2020:557

Causa T‑166/19

Marco Bronckers

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2020

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose – Documenti presentati nell’ambito del comitato misto – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»

  1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata

    [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4]

    (v. punti 22-25, 31)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Obbligo di previa consultazione dei terzi interessati – Portata – Obbligo di ammettere l’opposizione di terzi alla divulgazione dei documenti – Insussistenza – Potere discrezionale della Commissione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1, 2 e 4)

    (v. punti 42-54)

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di divulgazione dei documenti in presenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico di pregiudizio alla tutela di tali relazioni – Ammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino]

    (v. punti 58-64)

  4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Portata

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), terzo trattino]

    (v. punti 69-71)

  5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Interesse pubblico prevalente o interesse privato che giustifica la divulgazione di documenti – Irrilevanza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1)

    (v. punti 74, 75)

  6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego fondato su più eccezioni – Fondatezza di una delle eccezioni – Carattere sufficiente per giustificare la decisione di diniego

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

    (v. punto 78)

Sintesi

L’8 maggio 2018 il ricorrente ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 ( 1 ), alla Commissione europea di avere accesso a tutti i verbali delle riunioni del comitato misto sulle bevande spiritose, istituito nell’ambito dell’accordo del 1997 fra la Comunità europea e il Messico ( 2 ), e avente ad oggetto la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti. Dopo aver ottenuto un accesso parziale a due verbali, concesso dalla Commissione e di cui il ricorrente ha accusato ricezione il 3 luglio 2018, quest’ultimo ha, in parallelo, presentato domanda per l’accesso a due documenti supplementari prodotti dalle autorità messicane e presentati alla Commissione nell’ambito delle riunioni del comitato misto ( 3 ). La Commissione ha respinto la domanda di accesso a tali documenti sulla base di due eccezioni, enunciate all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, relative rispettivamente alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali ( 4 ) e alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica ( 5 ). Il 5 settembre 2018 il ricorrente ha presentato una domanda confermativa con la quale invitava la Commissione a riconsiderare la sua posizione. Con decisione del 10 gennaio 2019, la Commissione ha respinto tale domanda confermativa di accesso.

Investito di un ricorso contro tale decisione della Commissione, il Tribunale respinge quest’ultimo dichiarando, in particolare, che, nel caso di specie, la Commissione aveva correttamente applicato l’eccezione secondo la quale le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. La presente causa consente in particolare al Tribunale di fornire precisazioni su una problematica che emerge solo raramente nella giurisprudenza, cioè gli effetti dell’opposizione di un paese terzo sull’accesso ai documenti.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto, il Tribunale constata che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha correttamente rispettato il suo obbligo di motivazione. A tal proposito esso osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esposto in modo sufficientemente dettagliato gli elementi di fatto e di diritto nonché l’insieme delle considerazioni che l’hanno portata ad adottare tale decisione.

Inoltre, analizzando concretamente l’applicazione, da parte della Commissione, dell’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, il Tribunale, da un lato, ricorda che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2 di detto articolo. Pertanto, la Commissione ha dovuto consultare le autorità messicane da cui provengono i documenti ai quali il ricorrente chiedeva accesso. Tuttavia, spetta sempre alla Commissione valutare i rischi che possono derivare dalla divulgazione dei documenti. A tal riguardo, il Tribunale aggiunge, in particolare, che la Commissione non può ritenere che l’opposizione di terzi significhi automaticamente che non può esservi divulgazione in ragione di un rischio per le relazioni internazionali, ma deve analizzare in modo indipendente tutte le circostanze rilevanti e adottare una decisione nell’ambito del proprio margine di discrezionalità. Inoltre, una siffatta decisione riveste un carattere complesso e delicato che richiede un livello di prudenza del tutto particolare, tenuto specialmente conto della natura particolarmente delicata ed essenziale dell’interesse protetto. Il Tribunale constata che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nella fattispecie la Commissione ha tenuto conto non soltanto dell’opposizione motivata delle autorità messicane alla divulgazione dei documenti richiesti, ma anche del loro contenuto, del contesto particolare nel quale essa le aveva ottenute e delle eventuali conseguenze negative connesse alla loro divulgazione. Esso precisa che il diniego di divulgare i documenti in questione era fondato in particolare sulla conclusione della Commissione secondo la quale una siffatta divulgazione poteva essere considerata dalle autorità messicane come un abuso di fiducia e poteva portare a un rifiuto di trasmettere successivamente talune informazioni, in particolare al comitato misto, il che avrebbe un impatto negativo sul funzionamento di tale comitato e su ogni cooperazione futura relativa alle indicazioni geografiche e alla loro tutela nell’Unione. A tal riguardo, la Commissione non è tenuta a pronunciarsi sull’applicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica in sede di esame dell’applicabilità dell’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, anche se le autorità messicane si sono opposte alla divulgazione dei documenti richiesti a causa del loro contenuto.

D’altro canto, il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui il rischio che la divulgazione dei documenti in questione possa pregiudicare la tutela delle relazioni con il partner commerciale internazionale, ossia il Messico, è ipotetico, o addirittura improbabile. A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la Commissione non è tenuta a dimostrare l’esistenza di un rischio certo di pregiudizio alla tutela delle relazioni internazionali dell’Unione, ma unicamente l’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico. Il Tribunale constata che la Commissione ha giustamente considerato che la divulgazione dei documenti in questione potrebbe avere un impatto negativo sulle relazioni dell’Unione con le autorità messicane nel settore di cui trattasi. L’esistenza di tale rischio prevedibile è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, a tutti i documenti richiesti.

Infine, il Tribunale ricorda che, affinché la decisione impugnata sia fondata in diritto, è sufficiente che una delle eccezioni opposte dalla Commissione per negare l’accesso ai documenti richiesti sia stata legittimamente dedotta. Poiché la decisione impugnata è stata correttamente fondata sull’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, non occorre pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso, in particolare attinenti alla violazione dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona giuridica.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

( 2 ) Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (GU 1997, L 175, pag. 33).

( 3 ) Si tratta dei documenti «Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479]» e «Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)]».

( 4 ) Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

( 5 ) Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

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