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Document 62014TO0784
Romania / Commissione
Romania / Commissione
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015 –
Romania / Commissione
(causa T‑784/14)
«Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
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1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione — Esclusione — Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti — Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 20‑22, 31‑44, 54, 57) |
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2. |
Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Responsabilità degli Stati membri — Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 24‑30) |
Oggetto
Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania. |
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3) |
La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4) |
La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento. |
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 20‑22, 31‑44, 54, 57)
2. Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 24‑30)
Oggetto
Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14 883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania.
3) La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4) La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.