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Document 62014FJ0081
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 27 ottobre 2015.
Vassilliki Labiri contro Comité des régions de l'Union européenne.
Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2013 – Decisione di non promuovere la ricorrente – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti.
Causa F-81/14.
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 27 ottobre 2015.
Vassilliki Labiri contro Comité des régions de l'Union européenne.
Funzione pubblica – Funzionari – Esercizio di promozione 2013 – Decisione di non promuovere la ricorrente – Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto – Comparazione dei meriti.
Causa F-81/14.
Court reports – Reports of Staff Cases
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)
27 ottobre 2015
Vassilliki Labiri
contro
Comitato delle regioni dell’Unione europea
«Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2013 — Decisione di non promuovere la ricorrente — Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto — Comparazione dei meriti»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale la sig.ra Labiri chiede l’annullamento della decisione del Comitato delle regioni dell’Unione europea, emersa dalla comunicazione al personale del 9 ottobre 2013 che ha pubblicato l’elenco dei funzionari promossi al grado AD 13 per l’esercizio di promozione 2013, di non promuoverla al grado AD 13 per il detto esercizio.
Decisione:
Il ricorso è respinto. La sig.ra Labiri sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Comitato delle regioni dell’Unione europea.
Massime
Ricorsi dei funzionari — Oggetto — Ingiunzione rivolta all’amministrazione — Declaratoria — Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, art. 91)
Il giudice dell’Unione non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni. Infatti, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, una domanda diretta a veder rivolgere dal Tribunale della funzione pubblica ingiunzioni all’amministrazione o a far riconoscere da quest’ultimo la fondatezza di taluni dei motivi fatti valere a sostegno di una domanda di annullamento sono manifestamente irricevibili, dato che non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o emettere declaratorie in diritto. Ciò si verifica nel caso di una domanda diretta a che il Tribunale della funzione pubblica accerti l’esistenza di taluni fatti e ingiunga poi all’amministrazione di adottare provvedimenti tali da ripristinare i diritti dell’interessato.
(v. punti 19 e 20)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione,F‑11/10, EU:F:2010:69, punti 29-31, e sentenza 5 luglio 2011, V/Parlamento,F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 63, e giurisprudenza citata