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Document 62014CJ0595
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2015.
Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio – Oggetto del ricorso – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo – Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Consultazione del Parlamento europeo.
Causa C-595/14.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2015.
Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio – Oggetto del ricorso – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo – Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Consultazione del Parlamento europeo.
Causa C-595/14.
Court reports – general
Causa C‑595/14
Parlamento europeo
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Sostituzione della decisione impugnata in pendenza del giudizio — Oggetto del ricorso — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Sottoposizione di una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo — Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Disposizioni transitorie — Consultazione del Parlamento europeo»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2015
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso — Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa — Dichiarazione di non luogo a statuire — Inammissibilità — Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
(Art. 263 TFUE)
Ricorso di annullamento — Ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione — Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Mantenimento degli effetti pregressi della decisione impugnata — Ricorso che conserva il proprio oggetto
(Art. 263, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2014/688 e 2015/1875, considerando 35 e artt. 1‑3)
Cooperazione di polizia — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione 2005/387 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive — Interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale decisione — Interpretazione conforme alle disposizioni del Trattato UE che disciplinavano, al momento dell’adozione di detta decisione, l’esecuzione degli atti generali nel settore in questione — Obbligo per il Consiglio di consultare il Parlamento prima di adottare una misura di esecuzione della decisione di cui trattasi — Abrogazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE — Irrilevanza
[Artt. 34, § 2, c), UE e 39, § 1, UE; protocollo n. 36 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 9; decisione del Consiglio 2005/387, art. 8, § 3]
Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte — Annullamento della decisione 2014/688 che sottopone talune sostanze psicoattive a misure di controllo — Rischio di compromettere l’efficacia del controllo delle sostanze di cui trattasi e la tutela della sanità pubblica — Mantenimento degli effetti della decisione annullata
(Art. 264, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/688)
L’abrogazione di un atto impugnato nell’ambito di un ricorso di annullamento, intervenuta dopo la presentazione di tale ricorso, non comporta, di per sé sola, l’obbligo per il giudice di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza. Nondimeno, l’interesse ad agire del ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto.
Ne consegue che spetta alla Corte, quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti in pendenza del giudizio, valutare in concreto la persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, alla luce, in particolare, delle conseguenze dell’illegittimità lamentata e della natura del pregiudizio asseritamente subìto.
(v. punti 16‑18)
Il diritto di ricorso del Parlamento europeo, previsto all’articolo 263, secondo comma, TFUE, al pari del diritto di ricorso degli Stati membri previsto da questa stessa disposizione, non è subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Pertanto, una decisione della Corte di statuire o, al contrario, di dichiarare il non luogo a statuire in una causa non può logicamente dipendere dalla verifica della persistenza di un interesse ad agire del Parlamento relativamente alla decisione oggetto del ricorso. Ciò premesso, la Corte può dichiarare che non vi è più luogo a statuire sui ricorsi proposti da Stati membri quando, in seguito all’annullamento o alla revoca dell’atto impugnato, tali Stati hanno ottenuto il risultato cui miravano i loro ricorsi.
È pertanto ricevibile un ricorso diretto contro la decisione 2014/688, che sottopone talune sostanze psicoattive a misure di controllo, dal momento che la sostituzione di tale decisione con la decisione 2015/1875, che sottopone talune sostanze psicoattive a misure di controllo, ha fatto salvi gli effetti della decisione impugnata nel passato e non ha dunque prodotto effetti equivalenti a quelli che avrebbe comportato, in linea di principio, l’annullamento di tale decisione. A tal riguardo, risulta dal considerando 35 e dall’articolo 2 della decisione 2015/1875 che la stessa si applica fatti salvi gli obblighi derivanti dalla decisione 2014/688 relativamente al termine entro cui sottoporre le sostanze psicoattive in questione a misure di controllo e a sanzioni penali, ossia entro il 2 ottobre 2015. Ne consegue che il Consiglio non ha inteso rimettere in discussione la validità di tali obblighi, quali risultano dalla decisione 2014/688, né ha dimostrato retroattivamente la validità dei medesimi sulla base della decisione 2015/1875.
(v. punti 20‑23, 26)
Per quanto riguarda la decisione 2005/387, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive, il cui articolo 8, paragrafo 3, prevede la possibilità per il Consiglio di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, il suddetto articolo 8, paragrafo 3, in forza dell’articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, continua a produrre i propri effetti giuridici, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, fintanto che non sia stato abrogato, annullato o modificato e, pertanto, consente l’adozione di misure di esecuzione in applicazione della procedura da esso definita. A tal riguardo, l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387 deve essere interpretato, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, UE, nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo solo dopo aver consultato il Parlamento.
L’abrogazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE ad opera del Trattato di Lisbona non può rimettere in discussione tale obbligo di consultazione del Parlamento, dal momento che, da un lato, l’obbligo di interpretare un atto di diritto derivato in conformità al diritto primario deriva dal principio ermeneutico generale secondo cui una disposizione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo da non inficiarne la legittimità e, dall’altro, che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato. Orbene, la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dalle norme applicabili del diritto dell’Unione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità dell’atto di cui trattasi. Di conseguenza, dev’essere annullata una decisione fondata sull’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387 che è stata adottata dal Consiglio senza previa consultazione del Parlamento.
(v. punti 35, 39‑42)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46‑49)