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Document 62013TO0416
Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione
Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 giugno 2014 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione
(Causa T‑416/13)
«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Gestione di terminali per le videolotterie — Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva — Decisione di archiviare una denuncia — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
|
1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di dar seguito a una denuncia che la invita ad agire ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE — Esclusione — Irricevibilità (Artt. 106, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑22) |
|
2. |
Concorrenza — Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri — Licenza esclusiva per la gestione di terminali per le videolotterie — Ricorso all’articolo 106 TFUE per rimediare a comportamenti anticoncorrenziali posti in essere di propria iniziativa dalle imprese — Illegittimità — Base giuridica appropriata — Articoli 101 TFUE e 102 TFUE (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 106 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 25, 30, 36‑38) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
|
3) |
Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 giugno 2014 – Stanleybet Malta e Stanley International Betting / Commissione
(Causa T‑416/13)
«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Gestione di terminali per le videolotterie — Concessione da parte della Grecia di una licenza esclusiva — Decisione di archiviare una denuncia — Atto non impugnabile — Irricevibilità»
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1. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di dar seguito a una denuncia che la invita ad agire ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE — Esclusione — Irricevibilità (Artt. 106, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19‑22) |
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2. |
Concorrenza — Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri — Licenza esclusiva per la gestione di terminali per le videolotterie — Ricorso all’articolo 106 TFUE per rimediare a comportamenti anticoncorrenziali posti in essere di propria iniziativa dalle imprese — Illegittimità — Base giuridica appropriata — Articoli 101 TFUE e 102 TFUE (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 106 TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 24, 25, 30, 36‑38) |
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione contenente la lettera della Commissione del 10 giugno 2013 con cui quest’ultima ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di archiviare la loro denuncia e di chiudere la pratica relativa al caso COMP/39.981, Stanleybet Group 2/OPAP.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e dell’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP). |
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3) |
Stanleybet Malta Ltd e Stanley International Betting Ltd sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |