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Document 62013TJ0643
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2018.
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10% degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Osservanza dei termini.
Causa T-643/13.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2018.
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10% degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Osservanza dei termini.
Causa T-643/13.
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018 –
Rogesa / Commissione
(causa T‑643/13)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10% degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Osservanza dei termini»
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1. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Inosservanza da parte della Commissione dei termini impartiti per rispondere ad una domanda confermativa di accesso – Decisione implicita di rigetto – Perdurante facoltà della Commissione di rispondere oltre il termine alla domanda di accesso (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punti 43‑46) |
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2. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Oggetto – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive (Art. 15, § 3, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e artt. 1 e 4, e n. 1367/2006, art. 1) (v. punti 62‑64) |
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3. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 2 e art. 4) (v. punti 65‑67) |
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4. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punto 69) |
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5. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punto 70) |
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6. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Applicazione del regolamento n. 1367/2006 in quanto lex specialis rispetto al regolamento n. 1049/2001 – Rilevanza – Obbligo di interpretazione restrittiva delle eccezioni al diritto d’accesso (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, e n. 1367/2006, considerando 15 e artt. 3 e 6, § 1) (v. punto 71) |
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7. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego fondato sull’esistenza di un accordo di non divulgazione concluso con un terzo – Inammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 42; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, e n. 1367/2006, considerando 15) (v. punto 74) |
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8. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Applicazione per un periodo massimo di trent’anni – Possibilità di riduzione di tale periodo sulla base della direttiva 2016/943 – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 7; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/943, art. 8) (v. punto 90) |
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9. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Interpretazione estensiva (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 6, § 1) (v. punti 100, 105, 106) |
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10. |
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Regolamento n. 1367/2006 – Informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Nozione – Sufficienza di un nesso diretto tra le informazioni e le emissioni cui si fa riferimento – Inammissibilità [Art. 339 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino, e n. 1367/2006, considerando 2 e art. 2, § 1, d)] (v. punti 101, 103) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 25 settembre 2013 che ha negato alla ricorrente l’accesso a documenti contenenti informazioni relative alle basi di calcolo utilizzate dalla Commissione per individuale il 10% degli impianti più efficienti, che hanno funto da punto di partenza per definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH è condannata alle spese. |