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Document 62012CJ0611
Giordano / Commissione
Giordano / Commissione
Court reports – general
Causa C‑611/12 P
Jean-François Giordano
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Politica comune della pesca — Quote di pesca — Misure di emergenza adottate dalla Commissione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Presupposti — Danno certo ed effettivo — Diritti soggettivi di pesca»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2014
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte – Ammissibilità – Controllo del carattere certo ed effettivo del danno lamentato – Inclusione
(Artt. 256 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Danno causato dalla perdita di un contingente di pesca in conseguenza dell’adozione di una misura di divieto – Incertezza in ordine all’entità del danno – Irrilevanza ai fini della certezza del danno
(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 530/2008)
Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Regime di contingenti di pesca – Adozione da parte della Commissione di misure di emergenza che limitano la pesca nell’ipotesi di grave rischio per la conservazione delle risorse o per l’ecosistema marino – Obbligo di attendere il superamento di un contingente prima di adottare una qualsiasi misura – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 7, § 1)
Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure dirette a far fronte al rischio di crollo dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale – Regolamento n. 530/2008 – Restrizione sproporzionata dei diritti di proprietà e di libero esercizio di un’attività professionale – Insussistenza – Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 17, comma 1, e 52, § 1; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, artt. 7, § 1, e 26, § 4; regolamento della Commissione n. 530/2008)
È ricevibile, in sede di impugnazione, un motivo diretto a che la Corte si pronunci sull’esistenza di un errore di diritto commesso dal Tribunale nella qualificazione del danno asserito come effettivo e certo nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
(v. punto 31)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
Nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, la condizione relativa all’effettività del danno esige che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento sia effettivo e certo, circostanza che spetta al ricorrente dimostrare.
Relativamente a un asserito danno imputato alla mancata vendita della parte del contingente individuale non pescata a causa dell’introduzione del divieto di pesca del tonno rosso a partire da una certa data ad opera del regolamento n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, tale danno non può essere considerato certo ed effettivo, non potendosi escludere che, anche se il ricorrente avesse potuto pescare dopo la data effettiva del divieto, egli non avrebbe esaurito il suo contingente per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Infatti, da un lato, l’esistenza di un diritto conferito ai singoli da una norma giuridica non riguarda l’effettività del danno asserito, ma costituisce una condizione cui è subordinata la constatazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma siffatta da parte di un’istituzione dell’Unione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Dall’altro, il rigetto dell’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe esaurito il suo contingente è pertinente soltanto rispetto alla valutazione dell’entità del danno asserito, ma non all’esistenza stessa di un danno siffatto, la cui certezza non è messa in discussione da dubbi riguardanti la sua esatta portata.
(v. punti 36‑38, 40)
Secondo i termini stessi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, la Commissione può adottare misure di emergenza dal momento in cui esistono prove di un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, senza dover attendere che abbia luogo il superamento di un contingente assegnato. Al riguardo, il fatto di essere titolare di un diritto di pesca e assegnatario di un contingente attribuito dallo Stato membro competente per una determinata campagna di pesca non può conferire al suddetto titolare il diritto di poter esaurire, in qualsiasi circostanza, detto contingente.
(v. punti 46, 48)
Non costituisce una restrizione sproporzionata del diritto ad esercitare un’attività professionale e trarne profitto, garantito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del diritto di proprietà, garantito dall’articolo 17, primo comma, di detta Carta, il regolamento n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.
Infatti, il regolamento n. 530/2008 risponde innegabilmente a un fine di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di evitare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. Inoltre, le misure di divieto di pesca contenute nel regolamento n. 530/2008 non sono manifestamente inidonee rispetto a quanto necessario a realizzare tale obiettivo di interesse generale, e si rivelano quindi conformi al principio di proporzionalità. Orbene, il libero esercizio delle attività professionali non costituisce una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e ad esso si possono apportare limitazioni conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Peraltro, dal momento che la possibilità di adottare misure aventi l’effetto di chiudere le campagne di pesca anteriormente alla data normale è prevista, segnatamente, agli articoli 7, paragrafo 1, e 26, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, gli operatori comunitari la cui attività consiste nel pescare tonno rosso non possono invocare il beneficio della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, perché sono in grado di prevedere che siffatte misure possano essere adottate.
(v. punti 49, 50, 52)
Causa C‑611/12 P
Jean-François Giordano
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Politica comune della pesca — Quote di pesca — Misure di emergenza adottate dalla Commissione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Presupposti — Danno certo ed effettivo — Diritti soggettivi di pesca»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 ottobre 2014
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte — Ammissibilità — Controllo del carattere certo ed effettivo del danno lamentato — Inclusione
(Artt. 256 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Danno certo ed effettivo — Onere della prova — Danno causato dalla perdita di un contingente di pesca in conseguenza dell’adozione di una misura di divieto — Incertezza in ordine all’entità del danno — Irrilevanza ai fini della certezza del danno
(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 530/2008)
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Regime di contingenti di pesca — Adozione da parte della Commissione di misure di emergenza che limitano la pesca nell’ipotesi di grave rischio per la conservazione delle risorse o per l’ecosistema marino — Obbligo di attendere il superamento di un contingente prima di adottare una qualsiasi misura — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 2371/2002, art. 7, § 1)
Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Misure dirette a far fronte al rischio di crollo dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale — Regolamento n. 530/2008 — Restrizione sproporzionata dei diritti di proprietà e di libero esercizio di un’attività professionale — Insussistenza — Violazione dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 17, comma 1, e 52, § 1; regolamento del Consiglio n. 2371/2002, artt. 7, § 1, e 26, § 4; regolamento della Commissione n. 530/2008)
È ricevibile, in sede di impugnazione, un motivo diretto a che la Corte si pronunci sull’esistenza di un errore di diritto commesso dal Tribunale nella qualificazione del danno asserito come effettivo e certo nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
(v. punto 31)
V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
Nel contesto della verifica della sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, la condizione relativa all’effettività del danno esige che il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento sia effettivo e certo, circostanza che spetta al ricorrente dimostrare.
Relativamente a un asserito danno imputato alla mancata vendita della parte del contingente individuale non pescata a causa dell’introduzione del divieto di pesca del tonno rosso a partire da una certa data ad opera del regolamento n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, tale danno non può essere considerato certo ed effettivo, non potendosi escludere che, anche se il ricorrente avesse potuto pescare dopo la data effettiva del divieto, egli non avrebbe esaurito il suo contingente per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Infatti, da un lato, l’esistenza di un diritto conferito ai singoli da una norma giuridica non riguarda l’effettività del danno asserito, ma costituisce una condizione cui è subordinata la constatazione di una violazione sufficientemente qualificata di una norma siffatta da parte di un’istituzione dell’Unione per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Dall’altro, il rigetto dell’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe esaurito il suo contingente è pertinente soltanto rispetto alla valutazione dell’entità del danno asserito, ma non all’esistenza stessa di un danno siffatto, la cui certezza non è messa in discussione da dubbi riguardanti la sua esatta portata.
(v. punti 36‑38, 40)
Secondo i termini stessi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, la Commissione può adottare misure di emergenza dal momento in cui esistono prove di un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, senza dover attendere che abbia luogo il superamento di un contingente assegnato. Al riguardo, il fatto di essere titolare di un diritto di pesca e assegnatario di un contingente attribuito dallo Stato membro competente per una determinata campagna di pesca non può conferire al suddetto titolare il diritto di poter esaurire, in qualsiasi circostanza, detto contingente.
(v. punti 46, 48)
Non costituisce una restrizione sproporzionata del diritto ad esercitare un’attività professionale e trarne profitto, garantito dall’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del diritto di proprietà, garantito dall’articolo 17, primo comma, di detta Carta, il regolamento n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.
Infatti, il regolamento n. 530/2008 risponde innegabilmente a un fine di interesse generale perseguito dall’Unione, ossia quello di evitare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. Inoltre, le misure di divieto di pesca contenute nel regolamento n. 530/2008 non sono manifestamente inidonee rispetto a quanto necessario a realizzare tale obiettivo di interesse generale, e si rivelano quindi conformi al principio di proporzionalità. Orbene, il libero esercizio delle attività professionali non costituisce una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e ad esso si possono apportare limitazioni conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Peraltro, dal momento che la possibilità di adottare misure aventi l’effetto di chiudere le campagne di pesca anteriormente alla data normale è prevista, segnatamente, agli articoli 7, paragrafo 1, e 26, paragrafo 4, del regolamento n. 2371/2002, gli operatori comunitari la cui attività consiste nel pescare tonno rosso non possono invocare il beneficio della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, perché sono in grado di prevedere che siffatte misure possano essere adottate.
(v. punti 49, 50, 52)