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Document 62011FJ0090
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
12 dicembre 2012
Causa F‑90/11
BS
contro
Commissione europea
«Funzione pubblica – Ex funzionario – Previdenza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Regolamentazione di copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Tabella allegata alla regolamentazione di copertura – Tasso di LIP – Interpretazione della tabella – Commissione medica – Mandato – Principio di collegialità»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BS, ex funzionario della Commissione europea, chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione del 20 dicembre 2010, con la quale l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha chiuso la procedura avviata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dichiarando l’insussistenza di una lesione all’integrità psicofisica (in prosieguo: la «LIP»).
Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.
Massime
1. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Rifiuto da parte di uno dei membri della commissione medica di firmare la relazione – Vizio di forma – Insussistenza – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art.73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 3)
2. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Competenza della commissione medica – Valutazioni di ordine giuridico – Esclusione – Interpretazione della tabella per la valutazione del danno psicofisico – Ammissibilità
(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 3, e allegato C)
3. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Parere medico – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 3)
4. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Obbligo di motivazione a carico della commissione medica – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 3)
5. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Perizia medica – Obbligo della commissione medica di rispondere ai quesiti sollevati nel mandato formulato dall’autorità che ha il potere di nomina – Portata – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 22, § 2)
6. Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Nozione – Lesioni che presentino una gravità sufficiente – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, allegato A, art. 73)
1. La relazione della commissione medica non è affetta da un vizio di forma per il semplice fatto che uno dei suoi membri ha rifiutato di firmarla. Tuttavia, al fine di rispettare il principio della collegialità dei lavori della commissione medica occorre accertare che il membro astenutosi dal firmare la relazione abbia avuto modo di esporre utilmente il proprio punto di vista dinanzi agli altri due membri.
(v. punto 38)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 14 settembre 2010, AE/Commissione, F‑79/09 (punto 56, e giurisprudenza ivi citata)
2. L’articolo 22, paragrafo 3, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, prevista dall’articolo 73 dello Statuto, limita la competenza della commissione medica all’aspetto puramente medico della pratica e le impone di dichiararsi incompetente in presenza di un contenzioso di tipo giuridico.
A tal fine, per valutare il tasso di lesione all’integrità psicofisica (LIP) degli assicurati, la commissione medica applica la tabella europea di valutazione a fini medici delle LIP, figurante come allegato A alla detta regolamentazione, nonché l’allegato C. Orbene, in tal modo, la commissione medica mette necessariamente in relazione gli accertamenti medici che essa compie con le categorie giuridiche definite nella tabella e nell’allegato C, il che presuppone la previa identificazione e delimitazione di tali categorie. È pertanto insito nell’attività della commissione medica procedere alla qualificazione delle constatazioni mediche cui è pervenuta alla luce delle disposizioni della tabella e dell’allegato C da essa applicati. La sua competenza non è quindi esclusa, dato che tali operazioni si iscrivono indubbiamente nell’ambito dell’aspetto medico della pratica.
Del resto, è effettivamente l’autorità che ha il potere di nomina che, in definitiva, convaliderà o meno l’interpretazione della tabella e dell’allegato C adottata dalla commissione medica al fine di qualificare gli accertamenti medici compiuti dalla stessa, evitando, quindi, ogni rischio di incertezza giuridica legato a un’eventuale variazione nella suddetta interpretazione dovuta alla variazione cui è soggetta la composizione delle commissioni mediche.
(v. punti 62, 64, 65 e 69)
3. Il controllo giurisdizionale dei pareri medici non può estendersi alle valutazioni mediche propriamente dette, le quali devono essere considerate definitive qualora siano state adottate in condizioni regolari. Il giudice dell’Unione è invece competente ad esaminare se un parere medico contenga una motivazione idonea a valutare le considerazioni su cui si basano le conclusioni in esso contenute e se esso abbia stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici che contiene e le conclusioni cui giunge.
(v. punto 72)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, Plug/Commissione, T‑47/97 (punto 117)
4. La commissione medica ha il compito di emettere un parere sulle questioni di ordine medico ad essa sottoposte. In considerazione di tale compito, l’obbligo di motivazione cui è soggetta implica soltanto che essa illustri il procedimento che l’ha condotta, sulla base degli elementi a sua disposizione, alle conclusioni mediche cui è infine giunta. Tale obbligo di motivazione non impone che essa spieghi i motivi in base ai quali ritiene di essere competente.
(v. punto 77)
5. Non si può addebitare alla commissione medica di non rispondere in dettaglio a ciascuno dei punti menzionati nel mandato conferitole se, comunque, emerge dai documenti del fascicolo che essa ha fornito all’autorità che ha il potere di nomina, con le sue valutazioni mediche, tutti gli elementi necessari all’adozione della decisione da parte di quest’ultima. Infatti, sebbene le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale prevedano che l’istituzione definisca il mandato da essa conferito alla commissione medica, tali disposizioni non prevedono espressamente che la commissione medica sia tenuta a rispondere a ciascuna delle questioni che tale mandato contiene.
Al riguardo, la commissione medica è investita dalla regolamentazione di copertura di un ampio compito, consistente nel fornire all’autorità che ha il potere di nomina tutte le valutazioni mediche necessarie all’adozione della sua decisione relativa alla fissazione del tasso di lesione all’integrità psicofisica. Per giunta, nell’ambito del mandato conferitole dalla regolamentazione di copertura la commissione medica è tenuta a fornire in modo del tutto obbiettivo e indipendente la propria valutazione su questioni di tipo medico, il che implica la sua piena libertà di valutazione. È pur vero che l’autorità che ha il potere di nomina, quando riceve la relazione della commissione medica di cui aveva definito il mandato, può, con un mandato complementare, precisare le sue questioni o sollevarne di nuove al fine di ottenere tutte le valutazioni desiderate e, in tal caso, la commissione medica è tenuta a rispondere, in maniera chiara e precisa, alle questioni sollevate dalla detta autorità. Ma anche in assenza, nel mandato, di questioni su un punto preciso, la commissione medica è legittimata a comunicare all’autorità che ha il potere di nomina ulteriori rilievi medici idonei a chiarire la sua decisione.
(v. punti 80-85)
Riferimento:
Corte: 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti, 2/87 (punto 19)
Tribunale di primo grado: 9 luglio 1997, S/Corte di giustizia, T‑4/96 (punti 41, 42 e 44)
6. Deve considerarsi invalida, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, la persona che a seguito di infortunio o di malattia professionale non è più in grado, in tutto o in parte, di condurre una vita attiva normale. Sarebbe quindi contrario alla finalità dell’articolo 73 dello Statuto, che è volto appunto a coprire il rischio di una simile invalidità, interpretare l’articolo 73 della tabella di riferimento europea per la valutazione del danno psicofisico a fini medici, figurante come allegato A alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, nel senso che qualunque lesione cutanea, indipendentemente dalla sua gravità, possa determinare un tasso di lesione all’integrità psicofisica del 5% almeno. Di conseguenza, solamente le lesioni che presentano sufficiente gravità possono essere prese in considerazione.
(v. punto 91)
Riferimento:
Corte: 2 ottobre 1979, B./Commissione, 152/77 (punto 10)