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Document 62009CJ0434

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Avente diritto — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, n. 1)

2. Cittadinanza dell’Unione europea — Disposizioni del Trattato — Inapplicabilità ad una situazione puramente interna di uno Stato membro — Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza e che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro

(Art. 21 TFUE)

Massima

1. L’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la direttiva suddetta non è applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro.

Infatti, in primo luogo, secondo la citata disposizione della direttiva 2004/38, ammesso a beneficiare delle norme di quest’ultima è qualsiasi cittadino dell’Unione che «si rechi» o soggiorni in uno Stato membro «diverso» da quello di cui ha la cittadinanza. In secondo luogo, considerato che il soggiorno di una persona residente nello Stato membro del quale essa ha la cittadinanza non può essere assoggettato a condizioni, la direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non può essere destinata a trovare applicazione ad un cittadino dell’Unione che goda di un diritto di soggiorno incondizionato per il fatto che soggiorna nello Stato membro del quale ha la cittadinanza. In terzo luogo, risulta dalla direttiva 2004/38 nel suo complesso che il soggiorno da questa contemplato è correlato all’esercizio della libertà di circolazione delle persone.

Pertanto, un cittadino nella situazione poc’anzi descritta non ricade sotto la nozione di «avente diritto» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38, con la conseguenza che questa non è applicabile nei suoi confronti. Su tale constatazione non influisce il fatto che il cittadino suddetto possieda anche la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli soggiorna. Infatti, la circostanza che un cittadino dell’Unione abbia la cittadinanza di più di uno Stato membro non significa per questo che egli abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione.

(v. punti 32, 34-35, 39-41, 57, dispositivo 1)

2. L’art. 21 TFUE non è applicabile ad un cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione, che abbia sempre soggiornato in uno Stato membro del quale possiede la cittadinanza e che possegga, inoltre, la cittadinanza di un altro Stato membro, purché la situazione di tale cittadino non comporti l’applicazione di misure di uno Stato membro che abbiano l’effetto di privare costui del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La situazione di un cittadino dell’Unione che non abbia esercitato il diritto di libera circolazione non può, per ciò solo, essere assimilata ad una situazione puramente interna. In quanto cittadina di almeno uno Stato membro, una persona gode dello status di cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 20, n. 1, TFUE e può dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del suo Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status, in particolare del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale conferito dall’art. 21 TFUE.

Tuttavia, la mancata presa in considerazione, da parte delle autorità dello Stato membro di cittadinanza e di residenza di un cittadino, della cittadinanza di un altro Stato membro posseduta da tale cittadino, al momento della decisione su una richiesta di riconoscimento di un diritto di soggiorno ai sensi del diritto dell’Unione presentata da quest’ultimo, non implica l’applicazione di misure che abbiano l’effetto di privare l’interessato del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione ovvero l’effetto di ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pertanto, in tale contesto, la circostanza che un cittadino possieda, oltre alla cittadinanza dello Stato membro in cui risiede, anche quella di un altro Stato membro non può, di per sé sola, essere sufficiente per ritenere che la situazione della persona interessata ricada nella sfera di applicazione dell’art. 21 TFUE, dato che tale situazione non presenta alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e che gli elementi rilevanti di tale situazione restano in complesso confinati all’interno di un unico Stato membro.

(v. punti 46, 48-49, 54-55, 57, dispositivo 2)

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