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Document 62008TO0390
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 ottobre 2008 — Bank Melli Iran / Consiglio
(causa T-390/08 R)
«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza d’urgenza — Insussistenza di un danno grave e irreparabile»
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1. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21-23, 25-27) |
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2. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 24) |
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3. |
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 423/2007) (v. punto 39) |
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4. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 40-43) |
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 4 della tabella B dell’allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), laddove la Bank Melli Iran viene iscritta nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 ottobre 2008 — Bank Melli Iran / Consiglio
(causa T-390/08 R)
«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Mancanza d’urgenza — Insussistenza di un danno grave e irreparabile»
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1. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 21-23, 25-27) |
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2. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punto 24) |
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3. |
Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 423/2007) (v. punto 39) |
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4. |
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 40-43) |
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 4 della tabella B dell’allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29), laddove la Bank Melli Iran viene iscritta nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |