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Document 62008CJ0499
Massime della sentenza
Massime della sentenza
Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età
(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2 e 6, n. 1)
Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, in forza della quale i lavoratori aventi titolo per beneficiare di una pensione di vecchiaia versata dal proprio datore di lavoro ai sensi di un regime previdenziale al quale hanno aderito prima di aver raggiunto i 50 anni di età non possono, in ragione di tale solo fatto, beneficiare di un’indennità speciale di licenziamento destinata a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori aventi un’anzianità di servizio superiore ai dodici anni nell’impresa.
Infatti, risulta che tale esclusione è fondata sull’idea secondo cui i lavoratori subordinati abbandonano il mercato del lavoro una volta che possono aspirare ad una pensione di vecchiaia versata dal loro datore di lavoro ed hanno aderito a tale regime previdenziale prima di aver raggiunto i 50 anni di età. Basandosi su tale valutazione legata all’età, un lavoratore il quale, pur soddisfacendo le condizioni per godere del beneficio della pensione versata dal proprio datore di lavoro, desideri rinunciarvi temporaneamente per proseguire la propria carriera professionale, non potrà percepire l’indennità speciale di licenziamento, sebbene essa sia destinata alla sua protezione. Pertanto, con lo scopo legittimo di evitare che di tale indennità possano beneficiare soggetti che non cercano un nuovo impiego, ma che percepiranno un reddito sostitutivo sotto forma di una pensione di vecchiaia derivante da un regime professionale, la misura in questione conduce a privare di detta indennità i lavoratori licenziati che intendano restare sul mercato del lavoro, per il solo fatto che essi potrebbero, segnatamente in ragione della loro età, usufruire di una pensione siffatta.
Per di più, la misura di cui trattasi vieta ad un’intera categoria di lavoratori, definita secondo il criterio dell’età, di rinunciare temporaneamente al versamento di una pensione di vecchiaia da parte del loro datore di lavoro in cambio della concessione dell’indennità speciale di licenziamento, destinata ad aiutarli nella ricerca di un impiego. Tale misura può quindi obbligare detti lavoratori ad accettare una pensione di vecchiaia di importo ridotto rispetto a quello cui potrebbero aspirare restando in attività fino ad età più avanzata, il che implica per loro una significativa perdita di reddito a lungo termine.
(v. punti 44, 46, 49 e dispositivo)