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Document 62004TO0431
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – «Fumus boni juris» – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Art. 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 22‑23)
2. Procedimento sommario – Interesse ad agire (Artt. 242 CE e 243 CE) (v. punti 26, 33‑34)
Oggetto
Domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in via principale, la sospensione, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, dell’esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare la denominazione «tocai friulano», disposizione contenuta, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11), e, in subordine, la sospensione dell’esecuzione della stessa disposizione nel territorio della Repubblica italiana, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑23/07 e C‑24/07, con divieto di esportazione della produzione nella Comunità e senza pregiudizio della commercializzazione del vino con la denominazione «tokaj» di produzione ungherese o dei vini omonimi ammessi alla commercializzazione in Italia e nella Comunità
Dispositivo
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.