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Document 62002TJ0211
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Appalti pubblici delle Comunità europee - Conclusione di un appalto a seguito di gara - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti
2. Appalti pubblici delle Comunità europee - Appalto a seguito di gara - Obbligo di rigetto delle offerte ambigue - Portata - Facoltà conferita al comitato di valutazione di prendere contatto con un offerente dopo l'apertura delle offerte - Esercizio nel rispetto dei principi di buona amministrazione, di uguaglianza e di proporzionalità
3. Ricorso di annullamento - Sentenza di annullamento - Effetti - Annullamento di una decisione della Commissione che rigetta l'offerta di un offerente in un procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici - Obbligo di riesaminare decisioni analoghe all'atto annullato, ma che non abbiano costituito oggetto di un ricorso - Insussistenza
(Art. 233 CE)
4. Ricorso di annullamento - Revoca in corso di causa dell'atto impugnato - Ricorrente che mantiene, a titolo eccezionale, un interesse alla pronuncia di un annullamento - Ricorso che non diventa privo di oggetto
(Art. 230 CE)
1. La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara. Il controllo del giudice comunitario deve di conseguenza limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l'esattezza materiale dei fatti, l'assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.
( v. punto 33 )
2. E' essenziale, nell'interesse della certezza del diritto, che il potere aggiudicante nei procedimenti di gara sia in grado di accertare con precisione il contenuto delle offerte e, in particolare, la loro conformità alle condizioni indicate nel bando di gara. Così, qualora un'offerta sia ambigua e non sia possibile stabilire, rapidamente ed efficacemente, a che cosa essa effettivamente corrisponda, l'istituzione aggiudicante non ha altra scelta se non quella di respingere l'offerta stessa.
Tuttavia, se, ai sensi delle istruzioni agli offerenti, al comitato di valutazione è conferito il potere di chiedere che siano fornite precisazioni in ordine alle offerte depositate, il principio di diritto comunitario di buona amministrazione impone l'obbligo di esercitare tale potere nei casi in cui è allo stesso tempo possibile in pratica e necessario ottenere tali precisazioni. Così, anche se i comitati di valutazione non sono tenuti a chiedere precisazioni ogni volta in cui un'offerta è formulata in maniera ambigua, essi hanno l'obbligo di agire con una certa prudenza quando esaminano il contenuto di ciascuna offerta, sicché, quando dalla formulazione di un'offerta e dalle circostanze del caso risulta che l'ambiguità può probabilmente essere spiegata in maniera semplice e che essa può facilmente essere eliminata, è in linea di massima contrario alle esigenze di buona amministrazione che tali comitati respingano l'offerta senza esercitare il loro potere di chiedere precisazioni. La decisione di respingere un'offerta in simili circostanze rischia di essere viziata da un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione nell'esercizio di tale potere.
Sarebbe inoltre contrario al principio di uguaglianza riconoscere ad un comitato di valutazione un potere discrezionale assoluto quando si tratti di chiedere o meno precisazioni in ordine a una determinata offerta, senza tener conto di considerazioni obiettive e senza sindacato giurisdizionale. Peraltro, il principio di uguaglianza non impedisce al comitato di valutazione di consentire a taluni offerenti di apportare precisazioni atte ad eliminare ambiguità presenti nelle loro offerte, posto che la richiesta di tali precisazioni è espressamente prevista nelle istruzioni agli offerenti e che il comitato di valutazione è tenuto a trattare allo stesso modo tutti gli offerenti quanto all'esercizio di tale potere.
Inoltre, il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti e, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva.
( v. punti 34-39 )
3. Ai sensi dell'art. 233 CE, spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Tali provvedimenti riguardano, in particolare, l'eliminazione degli effetti delle illegittimità accertate nella sentenza di annullamento e così l'istituzione interessata può essere indotta ad effettuare un'adeguata rettifica della situazione del ricorrente. Tuttavia, la sentenza di annullamento non può comportare l'annullamento di altri atti non deferiti alla censura del giudice comunitario, ma di cui si potrebbe affermare che sono viziati dell'identica illegittimità. Di conseguenza, l'argomento secondo cui l'annullamento della decisione di rigetto di un'offerta di un offerente in un procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici rischia di incidere sulla situazione di altri offerenti la cui offerta è stata parimenti respinta non può in alcun caso giustificare il rigetto del ricorso proposto dal primo offerente.
( v. punto 44 )
4. Un ricorso di annullamento può eccezionalmente non divenire privo di oggetto, nonostante la revoca dell'atto di cui si chiedeva l'annullamento, quando il ricorrente mantenga comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli formalmente l'atto stesso.
( v. punto 48 )