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Document 62002CJ0230

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Obbligo degli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Accesso alle procedure di ricorso — Mancata partecipazione di un’impresa al procedimento di aggiudicazione dell’appalto a causa di presunte specifiche discriminatorie — Mancata proposizione di un ricorso avverso le dette specifiche — Esclusione dall’accesso alle procedure di ricorso — Ammissibilità

[Direttiva del Consiglio 89/665/CEE, artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. b)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttiva 89/665 — Obbligo degli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso — Accesso alle procedure di ricorso — Perdita dell’interesse ad ottenere l’appalto in mancanza di previa adizione di una commissione di conciliazione — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 89/665, art. 1, n. 3)

Massima

1. Gli artt. 1, n. 3, e 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una persona venga considerata, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, priva del diritto di accedere alle procedure di ricorso previste dalla detta direttiva, nel caso in cui tale persona non abbia partecipato al procedimento di aggiudicazione di tale appalto perché non sarebbe stata in grado di fornire l’intera prestazione oggetto della gara d’appalto, a causa della presenza di presunte specifiche discriminatorie nei documenti ad esso relativi, e non abbia tuttavia presentato un ricorso avverso dette specifiche prima dell’aggiudicazione dell’appalto.

Per quanto riguarda la mancata partecipazione al procedimento di aggiudicazione dell’appalto, sarebbe certo eccessivo esigere che un’impresa che asserisce di essere lesa da clausole discriminatorie contenute nei documenti relativi al bando di gara, prima di poter utilizzare le procedure di ricorso previste dalla direttiva 89/665 contro tali specifiche, presenti un’offerta nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, quando le probabilità che le venga aggiudicato tale appalto sarebbero nulle a causa dell’esistenza delle dette specifiche. Essa avrebbe quindi il diritto, in tale ipotesi, di presentare un ricorso direttamente avverso tali specifiche, e ciò prima ancora che si concluda il procedimento di aggiudicazione dell’appalto pubblico interessato.

Per contro, il fatto che una persona non presenti detto ricorso e attenda la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto per impugnarla dinanzi all’organo responsabile, basandosi in particolare sul carattere discriminatorio delle dette specifiche, non è conforme agli obiettivi di rapidità ed efficacia della direttiva 89/665. Il mancato riconoscimento, in queste circostanze, dell’interesse ad ottenere l’appalto di cui trattasi e quindi del diritto ad accedere alle procedure di ricorso previste dalla direttiva non è tale da pregiudicare l’efficacia pratica di quest’ultima.

(v. punti 28-29, 37, 39-40 e dispositivo 1)

2. Quand’anche l’art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, consenta espressamente agli Stati membri di determinare le modalità con cui essi devono rendere accessibili le procedure di ricorso previste da tale direttiva a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere un determinato appalto pubblico e sia stato o possa essere leso da un’asserita violazione, ciò non li autorizza tuttavia a dare alla nozione di «interesse ad ottenere un appalto pubblico» un’interpretazione che possa compromettere l’efficacia pratica di detta direttiva. Orbene, il fatto di subordinare l’accesso alle procedure di ricorso previste da quest’ultima alla previa adizione di una commissione di conciliazione sarebbe contrario agli obiettivi di rapidità ed efficacia di tale direttiva.

Conseguentemente, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che osta a che una persona che ha partecipato ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico non abbia più interesse ad ottenere tale appalto, perché, prima di iniziare una procedura di ricorso prevista dalla detta direttiva, ha omesso di adire una commissione di conciliazione.

(v. punti 42-43 e dispositivo 2)

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