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Document 62001TJ0165
Massime della sentenza
Massime della sentenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 settembre 2003
Causa T-165/01
Hans McAuley
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Rapporto informativo — Guida per la compilazione del rapporto informativo — Sostituzione del compilatore durante il periodo di compilazione del rapporto informativo — Irregolarità sostanziali»
Testo completo in francese II-963
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio 15 settembre 2000, contenente il rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1997 e il 30 giugno 1999.
Decisione:
La decisione del Consiglio in data 15 settembre 2000, che adotta in modo definitivo il rapporto informativo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o luglio 1997 e il 30 giugno 1999, è annullata. Il Consiglio è condannato alle spese.
Massime
Dipendenti – Valutazione – Direttiva interna di un'istituzione relativa alla procedura di compilazione del rapporto informativo – Effetti giuridici
(Statuto del personale, artt. 43 e 110)
Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Visto delle persone consultate
(Statuto del personale, art. 43)
Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Oggetto – Necessità di una previa consultazione delle persone che hanno avuto il dipendente sotto la propria autorità
(Statuto del personale, art. 43)
Una decisione di un'istituzione comunitaria comunicata a tutto il personale della stessa e diretta a garantire ai dipendenti interessati un trattamento identico in materia di compilazione del rapporto informativo costituisce, anche se non può essere considerata come una disposizione generale di esecuzione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto, una direttiva interna e, in quanto tale, va considerata come una norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa può discostarsi solo precisandone i motivi, pena trasgredire il principio della parità di trattamento.
(v. punto 44)
Riferimento: Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione (Racc, pag. 81); Corte 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione (Racc, pag. 3981)
L'apposizione, sul rapporto informativo, del visto delle persone consultate prima della sua compilazione non costituisce una semplice formalità, in quanto è diretta, da un lato, a consentire al dipendente valutato di avere conoscenza dell'identità delle persone che hanno contribuito a determinare la sua valutazione e, con ciò, di esercitare i propri diritti della difesa nel corso della procedura di compilazione del rapporto informativo e, dall'altro, a consentire alle persone consultate di corredare di eventuali osservazioni le valutazioni contenute nel rapporto informativo.
(v. punto 50)
Il rapporto informativo ha la funzione precipua di fornire periodicamente all'amministrazione informazioni il più possibile complete circa lo svolgimento, da parte dei dipendenti, dei compiti loro affidati. Esso non può, in via di principio, svolgere tale funzione in maniera realmente completa se le persone sotto l'autorità delle quali il dipendente interessato ha prestato servizio nel corso del periodo oggetto di valutazione non sono previamente consultate e messe in grado di aggiungervi eventuali osservazioni.
(v. punto 51)
Riferimento: Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-63/89, Latham/Commissione (Racc, pag. II-19. punto 27)