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Документ 81990IT0328(51)

Corte di Cassazione, sentenza del 28/03/1990 2500 pritex Schuhstoff GmbH/Soc. Prima Export di IVONNE DOBBELIER & C. s.a.s.


JURE SUMMARY

JURE SUMMARY

Una società italiana veniva nominata agente per gli acquisti in Italia da una società tedesca. Successivamente, la prima agiva in giudizio in Italia nei confronti della seconda chiedendone la condanna sia al pagamento di provvigioni non corrisposte, sia al risarcimento danni per non essersi la preponente avvalsa dell'attività dell'agente per gli acquisti in Italia. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione (IT) dichiara la giurisdizione del giudice italiano sulla base dell'art. 5 n. 1 Convenzione di Bruxelles. Nel caso di specie sono state dedotte più obbligazioni, la cui esecuzione deve avvenire, secondo il diritto internazionale privato italiano, in Stati contraenti diversi. Per evitare il frazionamento della controversia fra più giudici si deve avere riguardo, secondo la Corte, alla prestazione caratterizzante il contratto (CGCE 26. 05. 1982 - 133-81 - Ivenel/Schwab). Questa è data dallo svolgimento della prestazione di agente, da eseguirsi in Italia. La Corte afferma inoltre che comunque, anche laddove si abbia riguardo all’obbligazione di pagamento delle provvigioni, essa risulterebbe, sulla base di deposizioni testimoniali, eseguibile presso la sede della società creditrice, e quindi in Italia.
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