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Document 62024TO0148

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025.
CW contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.
Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione delle autorità di polizia e di altri servizi di contrasto degli Stati membri – Presunti trattamenti illeciti di dati personali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Assenza di danno morale subito a causa dell’Europol – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.
Causa T-148/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:639

 Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 giugno 2025 –
CW / EUROPOL ed Eurojust (EncroChat)

(causa T‑148/24)

«Responsabilità extracontrattuale – Cooperazione delle autorità di polizia e di altri servizi di contrasto degli Stati membri – Presunti trattamenti illeciti di dati personali – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Assenza di danno morale subito a causa dell’Europol – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni riguardo al comportamento contestato – Irricevibilità

[Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1727, art. 46, § 1]

(v. punti 20, 21, 31)

2. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Danno reale e certo – Onere della prova – Ricorso che non contiene elementi tali da dimostrare l’esistenza e la portata di un danno morale – Obbligo per il Tribunale di integrare l’argomento ricercando e individuando siffatti elementi negli allegati alle memorie della parte ricorrente e ordinando la produzione di documenti – Insussistenza – Rigetto integrale del ricorso

(Art. 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, §§ 1 e 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, art. 50, § 1)

(v. punti 41, 43, 44, 53, 57, 63, 67, 74, 76)

3. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Regolamento 2016/794 – Responsabilità a causa di un trattamento illecito di dati personali – Natura di detta responsabilità – Responsabilità in solido di Europol e dello Stato membro interessato

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/794, considerando 57 e art. 50, § 1)]

(v. punti 72, 73)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

2) 

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto nella parte in cui è diretto contro l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

3) 

CW si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Eurojust e dall’Europol.

4) 

Il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi si faranno carico delle proprie spese.

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